Aspetti medico-legali della prescrizione della contraccezione d'emergenza

Non esiste, in Italia, normativa specifica relativa alla prescrizione della contraccezione d'emergenza ma, cosi come per la contraccezione, riferimenti ad essa possono riscontrarsi in particolare nella legge sulla istituzione dei consultori familiari (legge 405 del 29 luglio 1975) e nella legge che regolamenta la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 22 maggio 1978).

Nella prima, all'articolo 1, e sottolineata l'importanza non solo della "somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti".

Nella seconda, all'art. 2, e riportato che ma anche la "divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso".

"La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile  è consentita anche ai minori."

Riferimenti più specifici al tema, si ritrovano nel Comunicato del Ministero della Sanità n. 254 del 1 novembre 2000, che afferma che "l'uso di questa pillola non viola la legge dello Stato, il farmaco oggi a disposizione si concretizza come un mezzo di prevenzione dell'aborto e sottrae la donna al rischio di trovarsi di fronte a scelte drammatiche" e nel documento di schema d'Intesa Stato–Regioni per una migliore applicazione della Legge 194, del 15 Febbraio2008, in cui si sottolinea la necessita di:

  • Garantire congruo orario di apertura del Servizio Consultoriale, anche prevedendo l'accoglienza senza appuntamento, con carattere di precedenza, per alcune richieste come: contraccezione d'emergenza, inserimento di IUD, richiesta di certificazione urgente per interruzione volontaria di gravidanza;
  • Prevedere la prescrizione della "contraccezione d'emergenza", oltre che nei servizi consultoriali, anche nei Pronto Soccorso e nei servizi di continuità assistenziale (guardia medica).

Ben definito e quindi il diritto della donna alla prescrizione della contraccezione d'emergenza.

Relativamente alla prescrizione della contraccezione d'emergenza alle minori, va sottolineato che nella legge 405/1975 sulla istituzione dei consultori familiari, all'art. 1 non e espresso alcun divieto di fruizione della contraccezione da parte delle minori.

Inoltre, la legge 194 del 1978 all' art. 2, come già detto, permette esplicitamente la prescrizione di contraccettivi anche alle  minori.

Se e da ritenersi ormai accertata la possibilità di somministrare la contraccezione d'emergenza alle minori che la richiedono anche in assenza dei legali rappresentanti (purché ne siano acquisite la conoscenza della maturità psichica raggiunta, le condizioni di salute e le motivazioni che le inducono alla scelta indicata), e tutt'ora dibattuta l'età minima.

Molti ritengono essere i 13 anni il limite minimo per la liceità prescrittiva desumendolo dall'art. 5 della legge 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale" secondo cui "non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre anni".

Assume comunque fondamentale importanza nella prescrizione della contraccezione di emergenza alla minore l'accertamento dell'eta, anche in relazione agli obblighi di legge previsti dalla surricordata legge 66/1996, che riformula gli art. 609 bis e quater del C.P., dalla legge 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori" e dalla legge 154/2001 "Norme contro la violenza nelle relazioni familiari".

Per quanto riguarda la possibilità per il medico di sollevare obiezione di coscienza alla  prescrizione o alla somministrazione della contraccezione d'emergenza, nella  nota del Comitato Nazionale di Bioetica (che è "organo Position paper sulla contraccezione d'emergenza orale di dibattito e di indirizzo culturale, ma non politico, con funzione consultiva per il legislatore"), del 28.05.2004, il medico può invocare la cosiddetta "clausola di coscienza".

Essa e legittimata dall'art. 22 del Codice di Deontologia Medica del 2001 (il Comitato in realtà, nella sua nota, fa riferimento all'art.19 del Codice Deontologico all'epoca vigente, contenente comunque lo stesso testo), che cosi recita:

"Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino, ogni utile informazione e chiarimento".

Infine, recentemente (25.02.2011), il Comitato Nazionale di Bioetica si e espresso a favore della possibilità della "clausola di coscienza" anche per il farmacista, precisando tuttavia che tale obiezione "deve essere esercitata in modo responsabile, in maniera tale da non interrompere l'iter che conduce alla libera risoluzione del paziente, e alle sue successive opzioni di assumere un farmaco, sotto la responsabilità morale e giuridica del medico.

Presupposto necessario per l'eventuale riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza e, dunque, l'affermazione del diritto di ognuno di ottenere le prestazioni dovute per legge."

Limite fondamentale all'esercizio della clausola di coscienza, è evitare che tale comportamento possa nuocere al cittadino. Ne consegue il dovere da parte del medico e/o farmacista di fornire le informazioni necessarie affinché la donna possa ottenere la prescrizione o il farmaco nei tempi utili, in modo da garantire la massima efficacia contraccettiva.

Position paper sulla contraccezione d'emergenza orale

S.I.C. Società Italiana della Contraccezione e SMIC Società Medica Italiana per la Contraccezione

6 giugno 2011

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