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La procreazione medicalmente assisitita: La legge 40/04
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L'affidamento dei figli in caso di separazione
La Legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita
Adozioni nazionali per il lavoratori dipendenti:
Congedo di maternità - paternità
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La coppia che voglia accedere alle tecniche di P.M.A. deve esprime per iscritto il proprio consenso ed essere informata sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici nonché sulle conseguenze giuridiche per la coppia e per il nascituro (art.6).
Il consenso può essere revocato da ciascuno fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
I nati a seguito di P.M.A. assumono lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia (art.8).
E’ fatto comunque divieto di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi in cui si è intervenuta una P.M.A. di tipo eterologo.
In questo ultimo caso il donatore non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato (art.9).
Le strutture pubbliche e private nelle quali viene praticata la P.M.A. debbono essere autorizzate dalle regioni ed iscritte nel registro nazionale istituito con decreto del Ministro della salute (art.10).
A cura di Nicoletta Morandi, Avvocato - Roma, Viale Carso 51 - Tel. 06 3720292
Le indicazioni che troverete in questa pagina vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un avvocato o di un consulente familiare.
(Attenzione: l'esperto risponde solo su Diritto di Famiglia e non su materie come il Diritto del Lavoro o dei Disabili)
Come consuetudine l'aiuto di Vita di Donna è gratuito.
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