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La procreazione medicalmente assisitita: La legge 40/04
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La Legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Procreazione medicalmente assisitita 
La legge 40/04 
 
Le coppie che hanno problemi riproduttivi derivanti da sterilità e infertilità possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. 
 
L’accesso alle tecniche di P.M.A. (art.4) è consentito: 
  • solo quando sia accertato che non sia possibile risolvere altrimenti le cause impeditive della procreazione. 
  • limitatamente all’inseminazione di tipo omologo. 
  • alle coppie di maggiorenni di sesso diverso , coniugate o conviventi (art.5).
  • La coppia che voglia accedere alle tecniche di P.M.A. deve esprime per iscritto il proprio consenso ed essere informata sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici nonché sulle conseguenze giuridiche per la coppia e per il nascituro (art.6)
    Il consenso può essere revocato da ciascuno fino al momento della  fecondazione dell’ovulo. 
     
     
    I nati a seguito di P.M.A. assumono lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia (art.8)
     
    E’ fatto comunque divieto di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi in cui si è intervenuta una P.M.A. di tipo eterologo
    In questo ultimo caso il donatore non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato (art.9)
     
    Le strutture pubbliche e private nelle quali viene praticata la P.M.A. debbono essere autorizzate dalle regioni ed iscritte nel registro nazionale istituito con decreto del Ministro della salute (art.10)
     
     
    A cura di Nicoletta Morandi, Avvocato - Roma, Viale Carso 51 - Tel. 06 3720292 
     
     
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    Pagina aggiornata il 22 ottobre 2006 
     
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