Disabili

Disabili: congedo retribuito di due anni

Handicap: congedo retribuito di due anni per i genitori - TU 151/2001 - I soggetti tutelati

I soggetti tutelati dalla disposizione di legge in oggetto sono i portatori di handicap ai quali sia stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, la situazione di gravità contemplata all'art. 3, comma 3, della stessa legge; il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non deve prestare attività lavorativa.

Ricordiamo che per le domande presentate sino al 31.12.2003 era necessario che l'accertamento di handicap grave risalisse ad almeno cinque anni prima. Mentre dal 1°. 1.2004 tale requisito è stato soppresso.

In una sua circolare (1) in merito, l'INPS precisa anche che chi abbia già usufruito di periodi di congedo «retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all'art. 4, e. 2, legge 53/2000, fruiti prima dell'entrata in vigore della legge 350/03» (poiché ad esempio non aveva il requisito sanitario da almeno 5 anni), si vedrà decurtare il biennio di congedo retribuito di quegli stessi periodi già fruiti. In sostanza, qualora un genitore avesse chiesto un periodo di congedo per assistere il figlio gravemente disabile prima della modifica apportata dalla legge 350/037', avrà diritto a fruire del congedo biennale retribuito soltanto per il residuo periodo utile ad arrivare, sommando i due congedi, ai due anni. Infatti, il limite dei due anni è da considerarsi sia per ogni persona disabile che individuale per ogni richiedente; inoltre, è complessivo tra tutti i beneficiari ed è utilizzabile nell'arco dell'intera vita lavorativa. La prestazione può essere frazionata a giorni interi con l'avvertenza che, per evitare che siano conteggiati anche eventuali giorni festivi, sabati o domeniche, tra un periodo e l'altro, è necessario vi sia effettiva ripresa del lavoro. Non costituisce ripresa del lavoro un periodo di ferie. Nel caso di richieste frazionate a giorni si considera l'anno convenzionale di 365 giorni (2). Appare opportuno sottolineare che, poiché ogni lavoratore può fruire di due anni di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell'intero arco della propria vita lavorativa, laddove un genitore (ad esempio la madre) avesse terminato i due anni di congedo retribuito per assistere il figlio con grave handicap, l'altro genitore (il padre) potrebbe fruire dei due anni di congedo non retribuito per eventi e cause particolari. Infine, il lavoratore che usufruisce del congedo biennale retribuito ha diritto alla percezione dell' assegno al nucleo familiare (ANF), contrariamente al caso del lavoratore che usufruisce del congedo biennale non retribuito (3). 04-line26 (1) Circolare INPS n. 20 del 3.2.2004 e circolare INPDAP n. 31/2004. (2) Chiedendo di usufruire del «congedo per gravi e documentati motivi familiari» istituito con legge 53/2000. (3) Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001.

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Lavoratori interessati Modalità di fruizione del congedo Misura della prestazione Adempimenti e domande Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali

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