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Handicap: congedo retribuito di due anni per i genitori - TU 151/2001 - La misura della prestazione
L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita, ossia quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, se la mensilità in questione, rapportata a un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2004, euro 38.969,20)
La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi, ecc. non legati alla presenza. I.a retribuzione così individuata va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se l'anno è bisestile) se il mese è stato lavorato a tempo pieno e rapportata al limite giornaliero.
Se, invece, il rapporto di lavoro è vi part-time verticale, la retribuzione va divisa per il numero di giorni retribuiti, compresi quelli festivi, o comunque di riposo, relativi al periodo effettuato: il risultato va confrontato con il limite massimo giornaliero e moltiplicato esclusivamente per i giorni di prevista attività lavorativa. Infatti, dato che il beneficio è frazionabile anche a giorni interi, l'indennità deve essere corrisposta per tutti i giorni di fruizione del congedo. Nel caso poi di part-time orizzontale, e di variazioni successive dell'orario di lavoro nel corso del periodo di congedo richiesto (passaggio da un periodo di part-time orizzontale a uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va adeguata a quella che verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre quella effettiva con il limite annuo. L'indennità per il congedo straordinario non viene erogata per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come nel caso, appunto, dei periodi non retribuiti di part-time verticale.
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(1) Circolare INPDAP n. 30 del 21.7.2003 «... si precisa che ... il Ministero del lavoro con nota n. 940144 del 24.3.2003 ha ritenuto ... applicabile anche agli iscritti a questo istituto il limite annuo stabilito dalla nonna per le indennità e per la contribuzione...».


