Articoli in argomento Disabili
SERVIZI DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.
Gli organismi deputati al collocamento dei disabili in base al decreto legislativo 469/972(1) così come recepito dalle leggi regionali sono i seguenti: Commissione tripartita regionale, composta da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle parti sociali (sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro), con il compito di elaborare politiche per l'occupazione, politiche e indicazioni dei servizi all'impiego provinciali per quanto concerne la legge 68/99, e l'emanazione di direttive in materia di stipula delle convenzioni (art. 11 della legge);
Commissione tripartita provinciale, composta da rappresentanti della Provincia e delle parti sociali di competenza locale (inclusi i rappresentati di associazioni dei disabili), realizza le iniziative volte all'inserimento dei disabili sulla base delle direttive regionali, compresa l'approvazione dello schema di convenzione-quadro (art. 11) e l'approvazione dei criteri per la formazione della graduatoria provinciale; Comitato tecnico provinciale, organismo che affianca e integra la commissione tripartita provinciale con il compito di raccordo con i servizi sanitari, formativi, educativi del territorio, volto alla programmazione e all'attuazione del collocamento mirato, all'approvazione della lista (e relativa graduatoria) dei disabili disoccupati, alla stipula di convenzioni di programma (art. 11 comma 1) e individualizzate (art. 11 comma 5), all'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 12, all'approvazione e concessione delle agevolazioni a favore dei datori di lavoro previste dall'art. 13, alla concessione dell'esonero parziale e alla compensazione territoriale provinciale e anche alla valutazione delle residue capacità lavorative. Il comitato tecnico è composto da esperti di formazione, esperti del settore sociale e da un medico legale. In alcune regioni fanno parte di questo organismo anche parti sociali e associazioni dei disabili; Centri per l'impiego, organi tecnici esecutivi con il compito di procedere all'avviamento dei disabili; loro compito è anche la messa a disposizione del pubblico dei prospetti informativi (graduatorie, richieste di lavoro, ecc.), l'informazione all'utenza, la stipula delle convenzioni di cui agli artt. 11 e 12. I suddetti centri devono anche segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le inadempienze da parte delle aziende; Direzione provinciale del lavoro (unico organismo rimasto di competenza statale, ovvero, dipendente direttamente dal Ministero del Lavoro), con compiti ispettivi, di gestione del contenzioso per comminare sanzioni, e di esame dei ricorsi. Attenzione! Il recepimento delle competenze previste dal decreto legislativo 469/97 non è avvenuto in modo omogeneo nei vari territori regionali. Pertanto i compiti degli organismi su elencati (ad esclusione di quelli affidati alla direzione provinciale del lavoro), possono avere delle differenze di distribuzione tra i tre organismi provinciali. MODALITA' DI ASSUNZIONE I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione devono presentare richiesta ai servizi per l'impiego provinciale secondo le modalità indicate nella tabella.
I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO. QUOTE DI RISERVA
| Aziende pubbliche e private | Quota di riserva | Modalità assunzione (art. 7) | Note |
| Da 15 a 35 dipendenti | n. 1 disabile | Sempre nominativa | Massimo dopo 12 mesi dalla successiva assunzione |
| Da 36 a 50 dipendenti | n. 2 disabili | n.1 nominativa n.1 numerica | Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11) |
| Oltre 51 dipendenti | 7% | 60% nominativa 40% numerica | Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11) |
ELENCHI E GRADUATORIE I lavoratori disabili disoccupati con i requisiti previsti(2) e in cerca di occupazione debbono recarsi presso il centro provinciale per l'impiego(3). In tali sedi viene compilata una graduatoria dei disabili iscritti comprensiva delle caratteristiche tecnico/professionali di ogni lavoratore, desunte da una scheda che l'aspirante lavoratore compila al momento dell'iscrizione. I.a graduatoria viene stilata in base ai criteri seguenti:
- anzianità d'iscrizione;
- carico familiare;
- difficoltà di locomozione nel territorio.
Oltre a criteri stabiliti a livello regionale, i lavoratori disabili licenziati per cause oggettive o per riduzione di personale vengono riscritti nella posizione di graduatoria che occupavano precedentemente all'avviamento al lavoro.
(1) «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59». (2) Art. 1 della legge 68/99, vedi quadro riepilogativo . (3) Ricordiamo che il collocamento del disabile è esclusivamente provinciale, naturalmente ad esclusione dei posti messi a concorso nazionale o a selezione a livello nazionale


