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Al genitore richiedente spetta anche se l'altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza. I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affìdatari (2). Inoltre, il diritto può essere concesso anche a un parente (3) o affine (4) entro il 3° grado:
- se lavoratore dipendente;
- se assiste il minore con continuità ed esclusività;
- a condizione che non vi siano ne madre ne padre, o comunque non siano in grado di provvedere all'assistenza del figlio.
(1)La contribuzione figurativa è in vigore dal 28.3.2000; legge 53/2000. (2)Art. 45, e. 2, TU. 41 (3)I gradi di parentela si computano (art. 76 c.c..) conteggiando, per la parentela in linea diretta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; ad esempio, la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via. In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio, il rapporto di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (perciò esclusi dai benefici della legge). (4)L’affìnità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con il proprio parente: il grado di affinità suocero/nuora o suocera/genero è di 1° grado; quello tra cognati è di 2° grado e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima.


