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La legge 68/99 in dettaglio: Metodo di computo della quota di disabili da assumere

 
 
 
Legge 68/99: struttura  e significative innovazioni. 
La legge in dettaglio e aventi diritto. 
Collocamento mirato. 
Metodo di computo per la quota di disabili da assumere. 
Esoneri parziali e compensazione territoriale. 
Servizi di collocamento obbligatorio, modalità assunzione e graduatorie. 
Metodo di richiesta d'avviamento. 
Rapporto di lavoro. 
Convenzioni e cooperative sociali. 
Agevolazioni per l'assunzione e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
Concorsi pubbliche amministrazioni, obbligo di certificazione, disposizioni transitorie. 
 
Il medico competente e il giudizio di idoneità. 
L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata. 
Licenziamento dell'invalido. 
 
Soggetti tutelati. 
Accertamento sanitario. 
Sindrome di Down. 
Grandi invalidi di guerra. 
Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici. 
Fino al 3° anno di vita del bambino 
Dal 3° al 18° anno di vita del disabile 
Dopo il 18° anno di vita del disabile 
Permessi per il lavoratore disabile 
Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine 
Termini e definizioni 
Soggetti tutelati. 
Lavoratori interessati. 
Modalità di fruizione del congedo. 
Misura della prestazione. 
Adempimenti e domande. 
Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali. 
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi. 
Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito. 
Modalità di richiesta. 
Permessi retribuiti. 
 
 
 
Vanno esclusi dal computo dei dipendenti: 
 
  • i soggetti disabili assunti con la presente legge o leggi precedenti (legge482/68); 
  •  
  • i soggetti disabili occupati nelle cooperative sociali cui l'azienda fornisce quote di commesse pari all'attività svolta da un lavoratore in azienda(1)
  •  
  • i lavoratori occupati a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi; 
  •  
  • i soci delle cooperative; 
  •  
  • i dirigenti; 
  •  
  • i disabili occupati a domicilio o con il telelavoro, purché siano soddisfatte le condizioni previste dai CCNL e dalla legge 877/73(2) (art. 11); 
  •  
  • i lavoratori che prestano la loro attività in azienda con contratto di Somministrazione (3)
  •  
  • i lavoratori divenuti inabili a causa di infortunio o di malattia e che abbiano riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 60, se la causa dell'invalidità non sia da attribuire al mancato rispetto delle norme d'igiene del lavoro e in materia di sicurezza; 
  •  
  • i lavoratori assunti con contratto d'apprendistato, di reinserimento, di formazione lavoro (d.p.r. n. 333/2000, art. 3) (4)
  •  
  • il personale viaggiante delle aziende di trasporto pubbliche o private; 
  •  
  • per gli Enti pubblici non economici mancano le figure professionali da escludere dal conteggio, in quanto non è stato ancora varato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  •  
  • i lavoratori occupati in sostituzione di lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro (ad esempio per maternità) non sono considerati nuove assunzioni (d.p.r. 333/2000, art. 2); 
  •  
  • per i servizi di polizia, compresi i vigili urbani(5), della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei lavoratori disabili viene effettuato solo nei servizi amministrativi; 
  •  
  • i lavoratori part-time sono computati nella misura dell'orario svolto in rapporto all'orario normale di lavoro(6)
  •  
  • il personale assunto con contratto d'inserimento(7)
  •  
    Il computo per definire l'obbligo delle associazioni senza finalità di lucro, dei sindacati e dei partiti politici viene effettuato esclusivamente sul personale tecnico (ad esclusione pertanto di chi copre cariche elettive, politiche e di volontariato). 
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    (1) Art. 14.d.lgs. 276/03. 
    (2) Legge 877/73 «Norme per la tutela del lavoro a domicilio». 
    (3) Art/22, c. 6, d.lgs. 276/03. 
    (4) «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999 n. 68, contenente norme per il diritto del lavoro dei disabili». 
    (5) L.C. Ministero del Lavoro del 22/2/01. 
    (6) Ad esempio: il caso di più dipendenti occupati a part-time, si debbono sommare le ore svolte complessivamente dai lavoratori sottoposti a tale regime d'orario e dividerle per le ore stabilite dal contratto di lavoro. 
    (7) Artt. 53 e 59 d.igs. 276/03.
     
     
    Pagina aggiornata il 8/3/05 
     
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