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Disabili e lavoro. La legge 68/99, gli obblighi per le aziende: I servizi del collocamento obbligatorio e modalità di assunzione

 
 
 
Legge 68/99: struttura  e significative innovazioni. 
La legge in dettaglio e aventi diritto. 
Collocamento mirato. 
Metodo di computo per la quota di disabili da assumere. 
Esoneri parziali e compensazione territoriale. 
Servizi di collocamento obbligatorio, modalità assunzione e graduatorie. 
Metodo di richiesta d'avviamento. 
Rapporto di lavoro. 
Convenzioni e cooperative sociali. 
Agevolazioni per l'assunzione e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
Concorsi pubbliche amministrazioni, obbligo di certificazione, disposizioni transitorie. 
 
Il medico competente e il giudizio di idoneità. 
L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata. 
Licenziamento dell'invalido. 
 
Soggetti tutelati. 
Accertamento sanitario. 
Sindrome di Down. 
Grandi invalidi di guerra. 
Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici. 
Fino al 3° anno di vita del bambino 
Dal 3° al 18° anno di vita del disabile 
Dopo il 18° anno di vita del disabile 
Permessi per il lavoratore disabile 
Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine 
Termini e definizioni 
Soggetti tutelati. 
Lavoratori interessati. 
Modalità di fruizione del congedo. 
Misura della prestazione. 
Adempimenti e domande. 
Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali. 
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi. 
Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito. 
Modalità di richiesta. 
Permessi retribuiti. 
 
 
 
 
SERVIZI DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
 
Gli organismi deputati al collocamento dei disabili in base al decreto legislativo 469/972(1) così come recepito dalle leggi regionali sono i seguenti: 
 
Commissione tripartita regionale, composta da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle parti sociali (sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro), con il compito di elaborare politiche per l'occupazione, politiche e indicazioni dei servizi all'impiego provinciali per quanto concerne la legge 68/99, e l'emanazione di direttive in materia di stipula delle convenzioni (art. 11 della legge);
Commissione tripartita provinciale, composta da rappresentanti della Provincia e delle parti sociali di competenza locale (inclusi i rappresentati di associazioni dei disabili), realizza le iniziative volte all'inserimento dei disabili sulla base delle direttive regionali, compresa l'approvazione dello schema di convenzione-quadro (art. 11) e l'approvazione dei criteri per la formazione della graduatoria provinciale; 
 
Comitato tecnico provinciale, organismo che affianca e integra la commissione tripartita provinciale con il compito di raccordo con i servizi sanitari, formativi, educativi del territorio, volto alla programmazione e all'attuazione del collocamento mirato, all'approvazione della lista (e relativa graduatoria) dei disabili disoccupati, alla stipula di convenzioni di programma (art. 11 comma 1) e individualizzate (art. 11 comma 5), all'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 12, all'approvazione e concessione delle agevolazioni a favore dei datori di lavoro previste dall'art. 13, alla concessione dell'esonero parziale e alla compensazione territoriale provinciale e anche alla valutazione delle residue capacità lavorative. Il comitato tecnico è composto da esperti di formazione, esperti del settore sociale e da un medico legale. In alcune regioni fanno parte di questo organismo anche parti sociali e associazioni dei disabili; 
 
Centri per l'impiego, organi tecnici esecutivi con il compito di procedere all'avviamento dei disabili; loro compito è anche la messa a disposizione del pubblico dei prospetti informativi (graduatorie, richieste di lavoro, ecc.), l'informazione all'utenza, la stipula delle convenzioni di cui agli artt. 11 e 12. I suddetti centri devono anche segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le inadempienze da parte delle aziende; 
 
Direzione provinciale del lavoro (unico organismo rimasto di competenza statale, ovvero, dipendente direttamente dal Ministero del Lavoro), con compiti ispettivi, di gestione del contenzioso per comminare sanzioni, e di esame dei ricorsi. 
 
Attenzione! 
Il recepimento delle competenze previste dal decreto legislativo 469/97 non è avvenuto in modo omogeneo nei vari territori regionali. Pertanto i compiti degli organismi su elencati (ad esclusione di quelli affidati alla direzione provinciale del lavoro), possono avere delle differenze di distribuzione tra i tre organismi provinciali. 
 
MODALITA' DI ASSUNZIONE 
I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione devono presentare richiesta ai servizi per l'impiego provinciale secondo le modalità indicate nella tabella. 
 
I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO. QUOTE DI RISERVA
Aziende pubbliche e private
Quota di riserva
Modalità assunzione  
(art. 7)
Note
Da 15 a 35 dipendenti
n. 1 disabile
Sempre nominativa
Massimo dopo 12 mesi dalla successiva assunzione
Da 36 a 50 dipendenti
n. 2 disabili
n.1 nominativa 
n.1 numerica
Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11)
Oltre 51 dipendenti
7%
60% nominativa 
40% numerica
Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione (art. 11)
 
ELENCHI E GRADUATORIE 
I lavoratori disabili disoccupati con i requisiti previsti(2) e in cerca di occupazione debbono recarsi presso il centro provinciale per l'impiego(3)
In tali sedi viene compilata una graduatoria dei disabili iscritti comprensiva delle caratteristiche tecnico/professionali di ogni lavoratore, desunte da una scheda che l'aspirante lavoratore compila al momento dell'iscrizione. 
I.a graduatoria viene stilata in base ai criteri seguenti: 
 
  • anzianità d'iscrizione; 
  • carico familiare; 
  • difficoltà di locomozione nel territorio. 
  •  
  • Oltre a criteri stabiliti a livello regionale, i lavoratori disabili licenziati per cause oggettive o per riduzione di personale vengono riscritti nella posizione di graduatoria che occupavano precedentemente all'avviamento al lavoro. 
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    (1) «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
    (2) Art. 1 della legge 68/99, vedi quadro riepilogativo
    (3) Ricordiamo che il collocamento del disabile è esclusivamente provinciale, naturalmente ad esclusione dei posti messi a concorso nazionale o a selezione a livello nazionale
     
     
    Pagina aggiornata il 8/3/05 
     
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