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Home Disabili
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Legge 68/99: struttura e significative innovazioni.
La legge in dettaglio e aventi diritto.
Collocamento mirato.
Metodo di computo per la quota di disabili da assumere.
Esoneri parziali e compensazione territoriale.
Servizi di collocamento obbligatorio, modalità assunzione e graduatorie.
Metodo di richiesta d'avviamento.
Rapporto di lavoro.
Convenzioni e cooperative sociali.
Agevolazioni per l'assunzione e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Concorsi pubbliche amministrazioni, obbligo di certificazione, disposizioni transitorie.
Il medico competente e il giudizio di idoneità.
L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata.
Licenziamento dell'invalido.
Soggetti tutelati.
Accertamento sanitario.
Sindrome di Down.
Grandi invalidi di guerra.
Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici.
Fino al 3° anno di vita del bambino
Dal 3° al 18° anno di vita del disabile
Dopo il 18° anno di vita del disabile
Permessi per il lavoratore disabile
Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine
Termini e definizioni
Soggetti tutelati.
Lavoratori interessati.
Modalità di fruizione del congedo.
Misura della prestazione.
Adempimenti e domande.
Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali.
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi.
Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito.
Modalità di richiesta.
Permessi retribuiti.
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Questo articolo prevede due tipi di convenzione:
Convenzione di programma: che permette ai datori di lavoro obbligati ad assumere la programmazione dei tempi per l'assolvimento graduale dell'obbligo derivato dalla legge, oltre a indicare i modi di assunzione (tirocinio formativo, contratto d'inserimento, contratto a tempo indeterminato ecc.) e le figure professionali idonee a un soddisfacente inserimento nel ciclo produttivo.
Le assunzioni avvenute tramite la convenzione possono essere effettuate col meccanismo della chiamata nominativa. Inoltre, possono stipulare convenzioni anche datori di lavoro non obbligati in base alla presente legge. Si deve sottolineare che solo le assunzioni effettuate attraverso la convenzione danno diritto al datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni contributive e di quelle per l'adattamento del posto di lavoro previste dall'art. 13 della legge.
Convenzione individuale: strumento particolarmente adatto per disabili che presentino maggiori difficoltà di inserimento al lavoro e nel ciclo produttivo. In detta convenzione, oltre alla definizione del percorso attraverso gli strumenti previsti (tirocinio, contratto d'inserimento, formazione lavoro ecc.), devono essere indicate - in modo dettagliato — la mansione attribuita, nonché le forme di sostegno e di tutoraggio da parte dei servizi che ne hanno seguito l'iter (servizi di inserimento pubblici e formazione professionale in particolare), le associazioni dei disabili e le cooperative sociali (legge 104/92, art. 18) iscritte all'albo regionale, e inoltre le scuole, le università e gli enti previsti dall'art. 6 d.lgs. 276/03(3)
Considerazioni
L'esperienza ha dimostrato che gli inserimenti lavorativi effettuati tramite convenzione trovano maggior successo nelle aziende in cui sono state coinvolte le rappresentanze aziendali del sindacato, sia al fine di una maggiore tutela sia in quanto promotrici di una migliore integrazione con l'ambiente e i compagni di lavoro. Le convenzioni devono essere presentate ai servizi provinciali per l'impiego che, previa autorizzazione da parte dell'organismo previsto dall'art. 6 della legge(4) gestiscono il programma e dispongono controlli periodici per la verifica del regolare svolgimento.
COOPERATIVE SOCIALI
È prevista una specifica convenzione rivolta a lavoratori disabili particolarmente gravi, per i quali i servizi preposti all'inserimento lavorativo ritengano necessario un lungo periodo di formazione «in situazione» per essere in grado di ricoprire la mansione che verrà loro affidata dal datore di lavoro al momento dell'ingresso in azienda.
In sintesi, il datore di lavoro assolve l'obbligo previsto dalla legge assumendo il disabile e inviandolo presso una cooperativa sociale (per un massimo di due anni) o presso un libero professionista disabile.
A fronte dell'impegno formativo presso la cooperativa (o presso il libero professionista disabile), il datore di lavoro deve fornire a questi soggetti commesse di lavoro tali da coprire i costi contrattuali e normativi del CCNL oltre a quelli contributivi.
Questa impostazione è stata modificata, di fatto, dall'articolo 14 del d.lgs. 276/03, infatti:
Restano fermi i criteri di identificazione dei disabili oggetto di questa convenzione; criteri che, si ribadisce, devono essere fissati dalla commissione di cui all'art. 6 della legge.
Considerazioni
Se con l'art. 14 del d.igs. 276/03 l'estensore si proponeva l'obiettivo di eliminare le difficoltà applicative dell'art. 12 della legge 68/991(5), non ci sembra, per le ragioni sopra addotte, che abbia raggiunto lo scopo. A nostro parere, anzi, esso presenta profili di dubbia legittimità in quanto, a parità di situazioni, si viene a determinare un trattamento economico e normativo differenziato.
(2) Trattasi delle convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
(3) Associazioni dei datori di lavoro, associazioni dei prestatori di lavoro più rappresentative, gli enti bilaterali.
(4) Si tratta degli «uffici competenti» individuati dalle regioni ai sensi dell'ari. 4 del d.lgs. 469/97.
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Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.
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