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Disabili e agevolazioni nel rapporto di lavoro: tipologie di permessi

 
 
 
Legge 68/99: struttura  e significative innovazioni. 
La legge in dettaglio e aventi diritto. 
Collocamento mirato. 
Metodo di computo per la quota di disabili da assumere. 
Esoneri parziali e compensazione territoriale. 
Servizi di collocamento obbligatorio, modalità assunzione e graduatorie. 
Metodo di richiesta d'avviamento. 
Rapporto di lavoro. 
Convenzioni e cooperative sociali. 
Agevolazioni per l'assunzione e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
Concorsi pubbliche amministrazioni, obbligo di certificazione, disposizioni transitorie. 
 
Il medico competente e il giudizio di idoneità. 
L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata. 
Licenziamento dell'invalido. 
 
Soggetti tutelati. 
Accertamento sanitario. 
Sindrome di Down. 
Grandi invalidi di guerra. 
Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici. 
Fino al 3° anno di vita del bambino 
Dal 3° al 18° anno di vita del disabile 
Dopo il 18° anno di vita del disabile 
Permessi per il lavoratore disabile 
Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine 
Termini e definizioni 
Soggetti tutelati. 
Lavoratori interessati. 
Modalità di fruizione del congedo. 
Misura della prestazione. 
Adempimenti e domande. 
Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali. 
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi. 
Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito. 
Modalità di richiesta. 
Permessi retribuiti. 
 
 
 
Oltre ai permessi di seguito illustrati, il genitore di figlio gravemente disabile o il lavoratore gravemente disabile o chi assiste un familiare gravemente disabile, ha diritto: 
  • non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso;  
  • a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza (1).
  • In merito a questa forma di tutela, la Corte Costituzionale (2) ha affermato che la norma di cui all'art 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato. 
     
    A questo orientamento ripreso anche dalla Cassazione (3), si oppone un filone giurisprudenziale (minoritario) che offre una lettura meno restrittiva della norma (4) sostenendo che «... il pubblico dipendente che ha appena preso servizio nella sede di prima assegnazione e che assiste il familiare portatore di handicap, il cui 'status' di handicappato è stato riconosciuto solo in tempi successivi all'inizio del lavoro, data la presumibile convivenza ancora in atto e tenuto conto dell'evidente situazione sostanziale di assistenza da non interrompere, ha diritto al trasferimento anche aderendo alla lettura restrittiva che permette l'applicazione dell'art. 33 l. 104/92, trattandosi non di ripristinare bensì di mantenere l'assistenza in atto». 
     
    Un recente messaggio (5) della Direzione Centrale dell'INPS torna sull'argomento per chiarire ulteriormente che, laddove il fruitore della legge 104/92 «pur avendo la residenza anagrafica presso la località dove risiede la persona handicappata da assistere, lavora abitualmente in località diversa, molto distante dal luogo di residenza ufficiale ... viene meno la finalità a cui la legge 104/92 è diretta, che è quella di assicurare un'assistenza giornaliera costante e continua al disabile da parte di chi fruisce dei permessi in questione». 
     
    A questo proposito, l'Istituto invita le sedi, in attesa di una modifica dei moduli di domanda, a «voler far indicare all'interessato oltre alla località di residenza anagrafica anche l'eventuale luogo ove lo stesso esplica l'attività lavorativa e l'indirizzo dove di conseguenza abitualmente dimora». 
     
    In queste fattispecie è dirimente la distanza fra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve, nonché il tempo impiegato a percorrerla, come esplicitato nella circolare n. 128 (6) del 2003. 
     
    Infine, è utile precisare che per tutte le fattispecie di cui si tratterà in seguito, ad eccezione dei permessi richiesti per assistere figli maggiorenni o parenti, non è richiesta la convivenza. 
     
    Per i figli maggiorenni e i parenti, se non vi è convivenza, è necessario però assicurare un'assistenza continuativa ed esclusiva.  
     
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    (1)      Legge 104/92, art. 33, c. 2. 
    (2)      Corte Costituzionale 29 luglio 1996, n. 325; vedi capitolo 9.  
    (3)      Corte di Cassazione 29 marzo 1999 n. 3027.  
    (4)      Pronuncia del Tribunale di Milano del 2000. 
    (5)      Messaggio n. 008236 del 22/3/2004. 
    (6)      La distanza ritenuta accettabile è quella che si copre in un'ora di macchina 
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    Pagina aggiornata il 8/3/05 
     
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