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In merito a questa forma di tutela, la Corte Costituzionale (2) ha affermato che la norma di cui all'art 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.
A questo orientamento ripreso anche dalla Cassazione (3), si oppone un filone giurisprudenziale (minoritario) che offre una lettura meno restrittiva della norma (4) sostenendo che «... il pubblico dipendente che ha appena preso servizio nella sede di prima assegnazione e che assiste il familiare portatore di handicap, il cui 'status' di handicappato è stato riconosciuto solo in tempi successivi all'inizio del lavoro, data la presumibile convivenza ancora in atto e tenuto conto dell'evidente situazione sostanziale di assistenza da non interrompere, ha diritto al trasferimento anche aderendo alla lettura restrittiva che permette l'applicazione dell'art. 33 l. 104/92, trattandosi non di ripristinare bensì di mantenere l'assistenza in atto».
Un recente messaggio (5) della Direzione Centrale dell'INPS torna sull'argomento per chiarire ulteriormente che, laddove il fruitore della legge 104/92 «pur avendo la residenza anagrafica presso la località dove risiede la persona handicappata da assistere, lavora abitualmente in località diversa, molto distante dal luogo di residenza ufficiale ... viene meno la finalità a cui la legge 104/92 è diretta, che è quella di assicurare un'assistenza giornaliera costante e continua al disabile da parte di chi fruisce dei permessi in questione».
A questo proposito, l'Istituto invita le sedi, in attesa di una modifica dei moduli di domanda, a «voler far indicare all'interessato oltre alla località di residenza anagrafica anche l'eventuale luogo ove lo stesso esplica l'attività lavorativa e l'indirizzo dove di conseguenza abitualmente dimora».
In queste fattispecie è dirimente la distanza fra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve, nonché il tempo impiegato a percorrerla, come esplicitato nella circolare n. 128 (6) del 2003.
Infine, è utile precisare che per tutte le fattispecie di cui si tratterà in seguito, ad eccezione dei permessi richiesti per assistere figli maggiorenni o parenti, non è richiesta la convivenza.
Per i figli maggiorenni e i parenti, se non vi è convivenza, è necessario però assicurare un'assistenza continuativa ed esclusiva.
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Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.
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