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Handicap: congedo retribuito di due anni per i genitori - TU 151/2001 
Modalità di fruizione del congedo

 
 
 
Legge 68/99: struttura  e significative innovazioni. 
La legge in dettaglio e aventi diritto. 
Collocamento mirato. 
Metodo di computo per la quota di disabili da assumere. 
Esoneri parziali e compensazione territoriale. 
Servizi di collocamento obbligatorio, modalità assunzione e graduatorie. 
Metodo di richiesta d'avviamento. 
Rapporto di lavoro. 
Convenzioni e cooperative sociali. 
Agevolazioni per l'assunzione e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
Concorsi pubbliche amministrazioni, obbligo di certificazione, disposizioni transitorie. 
 
Il medico competente e il giudizio di idoneità. 
L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata. 
Licenziamento dell'invalido. 
 
Soggetti tutelati. 
Accertamento sanitario. 
Sindrome di Down. 
Grandi invalidi di guerra. 
Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici. 
Fino al 3° anno di vita del bambino 
Dal 3° al 18° anno di vita del disabile 
Dopo il 18° anno di vita del disabile 
Permessi per il lavoratore disabile 
Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine 
Termini e definizioni 
Soggetti tutelati. 
Lavoratori interessati. 
Modalità di fruizione del congedo. 
Misura della prestazione. 
Adempimenti e domande. 
Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali. 
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi. 
Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito. 
Modalità di richiesta. 
Permessi retribuiti. 
 
 
 
 
 
II padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo in questione ma solo alternativamente. 
 
La prestazione può essere frazionata a giorni interi, a settimane, a mesi. Rispetto alla frazionabilità l'INPS precisa che, analogamente al congedo parentale, tra un periodo e l'altro di congedo straordinario è richiesta l'effettiva ripresa della prestazione lavorativa, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche. 
 
Se quindi si usufruisce del congedo dal lunedì al venerdì, il lunedì successivo deve essere lavorato per non farsi conteggiare il sabato e la domenica; analogamente non è conveniente usufruire delle ferie senza aver effettuato la ripresa lavorativa.
Ciò non significa che non sia possibile fruire di ferie, ma che periodi di congedo straordinario intervallati da un periodo di ferie devono comprendere, ai fini del calcolo del numero dei giorni identificabili come congedo straordinario, anche i sabati e i giorni festivi cadenti subito prima o subito dopo le ferie. 
 
Se nel periodo di congedo richiesto l'orario di lavoro viene modificato da part-time a tempo pieno e viceversa, la retribuzione va calcolata nuovamente per adeguarla a quella che verrebbe realmente meno a causa del congedo straordinario. 
 
La legge dispone, inoltre, che durante il periodo di congedo di un genitore l'altro non possa fruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall'art. 33 della 104/92. Perciò, ad esempio, se il congedo straordinario cade in una parte anche minima di un mese, in quello stesso mese non sarà più possibile usufruire dei permessi ex art. 33 della legge 104/92. 
 
Invece, al contrario, se in un mese in cui si è già usufruito di permessi ex art. 33 della citata legge e si abbia necessità di chiedere il congedo straordinario, i giorni utilizzati come permesso saranno conteggiati come parte del congedo stesso. 
 
Ad ogni buon conto, il lavoratore può sempre richiedere al datore di lavo-ro la trasformazione delle suddette giornate di assenza in «ferie» o permessi di altro genere, retribuiti o meno. In ogni caso le indennità a carico dell'istituto di previdenza per tali giornate, ora non più riconoscibili, devono essere recuperate per il tramite del datore di lavoro (o ente datore di lavoro). 
 
È evidente che l'incompatibilità tra permessi e congedo fa sì che la preclusione nell'utilizzo si estenda anche all'altro genitore.  
 
LA DURATA DEL CONGEDO 
II periodo di congedo retribuito può avere durata massima complessiva di due anni, anche frazionati, nell'arco della vita lavorativa. 
Il biennio è anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto (genitori, fratelli), per ogni persona gravemente disabile. 
 
Poiché il limite di due anni è pure il limite massimo individuale, ne con-segue che, se un/una lavoratore/trice avesse, ad esempio, già fruito di 8 mesi di congedo non retribuito per «gravi e documentati motivi familiari» (anche per motivi riguardanti la propria persona e non necessariamente per il figlio disabile), potrà usufruire del congedo straordinario per soli 16 mesi e non per 24; gli 8 mesi rimanenti (e retribuiti) potranno essere fruiti dall'altro genitore qualora ne avesse i requisiti. 
 
In sostanza, il limite di due anni del congedo straordinario è complessivo tra entrambi i genitori e tra tutti i fratelli in relazione a ciascun soggetto disabile grave e deve coniugarsi con il limite biennale in capo a ciascun lavoratore previsto per il congedo ordinario «per gravi motivi familiari»  
 
Appare opportuno ricordare che, poiché ogni lavoratore può fruire di due anni di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell'intero arco della propria vita lavorativa, laddove un genitore (ad es. la madre) avesse terminato i due anni di congedo retribuito per assistere il figlio con grave handicap, l'altro genitore (il padre) potrebbe (ancora) fruire dei due anni di congedo non retribuito per eventi e cause particolari. 
 
In caso di pluralità di figli con handicap grave, fermo restando che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio del beneficio, sarà l'altro genitore, se non ha già usufruito dei due anni individuali concessigli per i motivi contemplati, a utilizzare tutto o parte del congedo straordinario per il secondo figlio disabile. Tuttavia questa possibilità si realizza solo se viene riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l'impossibilità di assistere ambedue i figli handicappati nell'ambito di un solo congedo straordinario. 
Lo spirito e la finalità della legge portano ad escludere, invece, che il congedo straordinario sia usufruibile se il soggetto handicappato da assistere presta a sua volta attività lavorativa nel periodo in cui il congedo viene richiesto dai genitori o dai fratelli e sorelle aventi diritto. 
 
LA COMPATIBILITA' TRA I VARI PERMESSI 
Come già ricordato, la norma prevede espressamente che «durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92» (art. 42, comma 5, TU). 
 
Se, quindi, è ovvio che chi fruisce del congedo straordinario non può usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92, è da rilevare che tale diritto è precluso per lo stesso periodo (mese) anche all'altro genitore. 
Il congedo straordinario non può essere interrotto da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro. Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può scegliere se interrompere la fruizione del congedo straordinario; in tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo del congedo straordinario, è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda. 
 
L'indennizzabilità dell'evento di malattia o maternità che ha causato l'interruzione del congedo straordinario è riconosciuta solo se l'interruzione del congedo avviene entro i consueti 60 giorni dalla sospensione del lavoro. 
Riteniamo sia bene prestare particolare attenzione a questo punto poiché il congedo straordinario determina di per sé la sospensione dell'attività lavorativa. 
 
In caso di malattia, il termine di 60 giorni è elevato a due mesi se il computo è più favorevole. 
 
Inoltre, mentre uno dei due genitori fruisce del congedo straordinario, l'altro non può utilizzare il congedo parentale per il medesimo figlio handicappato. Questo poiché l'alternatività della disposizione in esame si riferisce anche al godimento di benefici diretti al medesimo fine, da parte dell'altro genitore 
 
Va sempre ricordato infine che il diritto al congedo spetta anche se l'altro genitore non ne ha diritto (o perché non lavoratore, o perché in altro tipo di congedo) oppure se l'altro genitore usufruisce del congedo non retribuito per gravi motivi familiari. 
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Pagina aggiornata il 8/3/05 
 
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