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Disabili: congedo non retribuito
"Eventi e cause particolari"
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Legge 68/99: struttura e significative innovazioni.
La legge in dettaglio e aventi diritto.
Collocamento mirato.
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Esoneri parziali e compensazione territoriale.
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Sindrome di Down.
Grandi invalidi di guerra.
Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici.
Fino al 3° anno di vita del bambino
Dal 3° al 18° anno di vita del disabile
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Permessi per il lavoratore disabile
Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine
Termini e definizioni
Soggetti tutelati.
Lavoratori interessati.
Modalità di fruizione del congedo.
Misura della prestazione.
Adempimenti e domande.
Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali.
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi.
Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito.
Modalità di richiesta.
Permessi retribuiti.
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Prima della normativa che ora esaminiamo, soltanto alcuni contratti del pubblico impiego avevano previsto analoghe possibilità di assenza, diversificate a seconda dei comparti, solitamente sotto la voce generica «aspettativa per motivi familiari» e a totale discrezionalità del datore di lavoro quanto a durata e a percentuale di lavoratori interessati.
Il confronto tra i due tipi di congedo - art. 42 TU e art. 4 legge 53/2000 - evidenzia notevoli differenze: il congedo per gravi motivi di famiglia non è retribuito e non è coperto da contribuzione.
Il vantaggio evidente e non trascurabile è la conservazione del posto di lavoro, in situazioni di grande difficoltà. Infatti, quando un familiare si trova in condizioni di grave malattia o ha comunque bisogno di assistenza, non può essere utilizzato e accreditato ai fini pensionistici il congedo retribuito che è usufruibile soltanto per figli con handicap grave (fratelli e sorelle conviventi solo in caso di morte di entrambi i genitori) ma l'unica possibilità e appunto questo tipo di assenza.
Va sottolineato che il congedo di cui qui ci occupiamo può essere utilizzato per assistere parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap anche non conviventi, oltre agli altri soggetti elencati.
Il decreto interministeriale n. 278 del 21.7.2000 definisce i criteri per poter usufruire sia del congedo in questione sia del permesso retribuito di tre giorni che vedremo qui di seguito, definendoli «congedi per eventi e cause particolari».
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ovvero l'11.10.2000.
Laddove le disposizioni in materia della contrattazione collettiva vigente siano più favorevoli, si applicano le disposizioni di maggior favore previste dai contratti: non possono essere cumulati i benefìci contrattuali e quelli legislativi.
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Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.
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