Articoli in argomento Maternità e diritti
1. nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
2. quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a;
3. quando la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni.
Per fruire del congedo di maternità anticipato di cui al punto 1 la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo Lavoro, corredata dal certificato di gravidanza e dal certificato medico attestante le condizioni previste per la concessione. Il Servizio Ispettivo emanerà il provvedimento entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione completa della documentazione.
All'atto della ricezione della documentazione, la Direzione Provinciale Lavoro rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata dalla lavoratrice al datore di lavoro.
Qualora entro 7 giorni non venga emesso alcun provvedimento la domanda s'intende accolta.
Se all'atto della richiesta di congedo anticipato per complicanze la lavoratrice è a casa in malattia con certificato medico, bisognerà distinguere tra due casi:
- Congedo anticipato richiesto per un periodo di tempo (cioè è indicata una prognosi): qualora il provvedimento della Direzione per determinare la durata del congedo non sia ancora intervenuto, la lavoratrice deve riprendere il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto o prolungare la malattia con ulteriore certificato;
- Congedo anticipato richiesto fino all'inizio del normale congedo di maternità (non è indicata una prognosi): nella ricevuta rilasciata dal Servizio Ispettorato Lavoro alla lavoratrice all'atto della ricezione della documentazione (e da consegnare quanto prima al datore di lavoro) è già riportata la dicitura che "la lavoratrice è da considerarsi fin da subito in congedo di maternità anticipato"; pertanto non è necessario presentare alcun certificato di malattia.
Posticipazione del congedo di maternità Qualora la lavoratrice sia addetta a lavori insalubri e non possa essere adibita ad altre mansioni, è concessa una proroga dell'astensione obbligatoria fino a 7 mesi dopo il parto.
Flessibilità del congedo di maternità Lasciando inalterata la durata del congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, l'art. 20 del T.U. prevede per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per poterne fruire è necessario che un ginecologo del SSN ed il medico competente per la prevenzione e la salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. Il periodo di flessibilità, anche quando è già stato accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su richiesta della lavoratrice, o implicitamente, per fatti intervenuti.
La malattia che intervenga durante l'ottavo mese di gravidanza è da considerarsi congedo per maternità in quanto la malattia stessa rappresenta impedimento alla flessibilità del congedo di maternità (circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n° 43/2000
La domanda di flessibilità va comunque presentata entro il settimo mese di gestazione al datore di lavoro e all'Inps. Tale domanda deve essere corredata da:
1. modello MAT, cioè il normale modello per la richiesta di congedo di maternità;
2. dichiarazione dell'azienda della non obbligatorietà della presenza del "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro" (per i settori che non hanno questo obbligo);
3. certificato del ginecologo del SSN o convenzionato in cui, nell'ipotesi dell'assenza del medico competente di cui al punto 2, lo specialista deve anche esprimere, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.


