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Le leggi a tutela della maternità e della paternità (pag. 3) 
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Congedo per formazione e prolungamento dell’attività 
 
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CONGEDI PARENTALI - PERMESSI E FLESSIBILITA’ NEL LAVORO — CONGEDI PER FORMAZIONE — FORMAZIONE CONTINUA 
La legge n.53/2000, oltre ad innovare la normativa sulla maternità, stabilisce un intreccio di norme a cui la lavoratrice ed il lavoratore possono fare riferimento sia per necessità familiari che per esigenze personali. 
 
Permessi retribuiti e flessibilità di lavoro 
Viene stabilito come diritto di legge un permesso retribuito di 3 giorni (salvo diversa regolamentazione contrattuale) da fruire ogni anno, in caso di decesso o di documentata infermità del coniuge o del convivente (la cui stabile convivenza sia documentabile da certificazione anagrafica), o di un parente entro il 2° grado di parentela, considerando così oltre ai genitori e ai figli anche i fratelli, i nonni e i nipoti (figli dei figli).
In alternativa al suddetto permesso di 3 giorni, nei casi di grave e documentata malattia, viene data la possibilità alla lavoratrice o al lavoratore di concordare col proprio datore di lavoro modi e tempi di lavoro che lo facilitino nella cura del familiare. 
Attualmente i lavoratori pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, frazionato o continuativo, fino ad un massimo di 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari, tra cui l’insorgenza di malattie, il cui elenco sarà definito con decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 27 maggio 2000 (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge).  
In questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non può svolgere alcuna attività lavorativa, ma non ha diritto né alla retribuzione né alla copertura assicurativa, ma - ai fini pensionistici - può riscattare tale periodo o chiedere - al momento della sospensione del lavoro - l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. 
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Congedo per formazione e prolungamento dell’attività 
I dipendenti pubblici e privati, con almeno 5 anni di anzianità nella stessa amministrazione o azienda, possono fruire per una sola volta in tutta la vita lavorativa, di un periodo di congedo di 11 mesi, frazionati o continuativi, per attività di studio e formazione. 
La norma suddetta non esclude la possibilità di fruire anche dei permessi giornalieri retribuiti per completare gli studi di ogni livello, permessi istituiti con la legge 300 del 1970. 
Anche in questo caso, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto né alla retribuzione né alla copertura della contribuzione né all’anzianità di servizio per gli scatti contrattuali, ma può, ai fini pensionistici, riscattare tale periodo o chiedere - al momento della sospensione del lavoro - l’autorizzazione ai versamenti volontari. 
I lavoratori che fruiscono del congedo di 11 mesi per formazione, possono prolungare il loro rapporto di lavoro per altri 11 mesi, anche in deroga alle norme vigenti sull’età pensionabile. 
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Formazione continua  
Viene riaffermato il diritto per tutti i lavoratori, occupati e non, alla formazione continua per accrescere le competenze professionali e sono lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che devono farsi promotori di progetti in grado di favorire l’approccio al mondo del lavoro per coloro che non vi sono ancora entrati, e per far progredire coloro che sono già occupati. 
I corsi devono essere certificati e riconosciuti come crediti formativi sia in campo nazionale che europeo. 
La contrattazione collettiva dovrà definire e quantificare il monte ore da utilizzare per la formazione ed anche i criteri per la scelta dei lavoratori che ad essa vogliono partecipare, nonché gli orari e le retribuzioni da corrispondere per i periodi di formazione. 
A tal fine si stabilisce un incremento di una quota di 30 miliardi annui di ulteriore finanziamento alle Regioni per progetti di formazione attuati con riduzione d’orario di lavoro concordata tra le parti. 
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Pagina aggiornata il 30/5/04 
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