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Il congedo per maternità per le lavoratrici sospese o disoccupate
 
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Le lavoratrici sospese o disoccupate da meno di 60 giorni 
 
Secondo il TU l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal contratto a termine o di cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità sia «normale» che «anticipato».  
 
In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001 il diritto all'indennità di maternità viene riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità sia «normale» che «anticipato».
Alle lavoratrici gestanti, che all'inizio del congedo per maternità risultano sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, spetta il normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e la data di inizio del congedo di maternità. 
 
Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto: 
  • delle assenze dovute a malattia o a infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti competenti; 
  • dei periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del bambino dei quali la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito a una precedente maternità; 
  • del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale; 
  • del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento. 
  •  
    Per le lavoratrici agricole a tempo determinato, l'indennità spetta per i periodi di congedo di maternità che hanno inizio entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'efficacia dell'iscrizione (31 dicembre) negli elenchi anagrafìci di rilevamento. 
     
    Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni 
    Qualora il congedo di maternità abbia inizio dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità di maternità è riconosciuto a condizione che la lavoratrice risulti, alla data di inizio del congedo di maternità, in godimento del trattamento di disoccupazione. Ovviamente il trattamento di disoccupazione viene sostituito dall'indennità di maternità. 
     
    Le stesse regole valgono anche nel caso di fruizione dell'indennità di mobilità; anche il questo caso la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità in luogo di tale trattamento. 
     
    Una fattispecie particolare è quella relativa alla percezione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. In tal caso, pur non risultando alcuna disposizione ufficiale da parte dell'INPS, lo stesso Istituto ha però ritenuto di non accogliere domande di liquidazione dell'indennità di maternità per lavoratrici che erano sospese da oltre 60 giorni e che nello stesso anno solare hanno fruito dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. 
     
    Solo nel caso delle lavoratrici dello spettacolo l'Istituto ha esplicitamente affermato (circolare n. 254 del 20 settembre 1994) tale esclusione sulla base della non precisa collocazione temporale di tali giornate di disoccupazione. 
     
    Nel merito vanno segnalate alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 13108 dell'8 settembre 2003) in base alle quali anche la fruizione della disoccupazione a requisiti ridotti determina l'insorgenza del diritto all'erogazione dell'indennità di maternità. 
     
    La lavoratrice che si trova disoccupata da oltre 60 giorni alla data di inizio del congedo di maternità, ma non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino versati o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali nell'assicurazione obbligatoria per l'indennità di maternità. 
     
    L'art. 17 della legge n. 1204/71 prevedeva come requisito il possesso di 26 contributi settimanali nell'assicurazione di malattia, norma non più attuale dal 171/1998 essendo venuto meno l'obbligo di versamento all'INPS dei contributi di malattia per il SSN. 
     
    Sono ora richiesti 26 contributi settimanali nell'assicurazione obbligatoria per l'indennità di maternità. 
     
    Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni 
    La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni alla data di inizio del congedo di maternità ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio del congedo di maternità stesso risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. 
    Ovviamente il trattamento di integrazione salariale viene sostituito dall'indennità di maternità. 
     
    ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE 
    La lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente privato in essere al momento di inizio dell'astensione obbligatoria deve presentare la domanda per ottenere l'indennità di maternità direttamente all'ente previdenziale (INPS) precisando che intende chiedere il pagamento diretto della prestazione, non avendo possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro. 
    La lavoratrice che ha cessato il rapporto da una pubblica amministrazione deve presentare domanda 
    all'ultimo datore di lavoro pubblico. 
     
    TABELLA RIEPILOGATIVA 
    La lavoratrice ha cessato il rapporto di lavoro per: 
  • cessazione attività aziendale;  
  • scadenza contratto a termine; 
  • ultimazione della prestazione per la quale è stata assunta; 
  • licenziamento per giusta causa a seguito di colpa grave.
  • SÌ, ha diritto all'indennità di maternità se la risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta non oltre 60 giorni dall'inizio dell'astensione obbligatoria.
    La lavoratrice beneficia dei trattamenti di:  
  • disoccupazione; 
  • mobilità 
  • cassa integrazione ordinaria;  
  • cassa integrazione straordinaria.
  • SÌ, ha diritto all'indennità di maternità anche se la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro è intervenuta da oltre 60 giorni, qualora all'inizio dell'astensione obbligatoria percepisca tali trattamenti.
    La lavoratrice non ha diritto all'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio non ha lavorato in aziende soggette a tale obbligo assicurativo.
    SÌ, ha diritto all'indennità di maternità se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta non oltre 180 giorni dall'inizio dell'astensione obbligatoria e nel biennio precedente risultino versati almeno 26 contributi settimanali per maternità.
    La lavoratrice è assente o sospesa dal lavoro senza retribuzione per: 
  • aspettativa per fatti personali; 
  • sciopero; 
  • altri motivi.
  • SÌ, ha diritto all'indennità di maternità solo se tra la sospensione dal lavoro e l'inizio dell'astensione obbligatoria non sono trascorsi più di 60 giorni.
     
     
    aggiornata il 14/10/2005 
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