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ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
I genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto al congedo parentale possono richiedere l'anticipazione del TFR. 
 
Ai fini del sostegno economico durante il periodo di utilizzo del congedo parentale l'art. 5 del Testo Unico prevede che la lavoratrice e il lavoratore a tempo indeterminato possano chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto. 
 
Con circolare n. 65/2000, il Ministero del Lavoro e P.S. introduce anche l'assenza per malattia del bambino tra le ipotesi ammissibili per accedere all'anticipazione del TFR da parte dei lavoratori subordinati del settore privato. 
 
Ne deriva che queste due ipotesi (congedo parentale e malattia del bambino) sono da aggiungere a quelle finora previste dall'art.2120, 8°comma, del Codice Civile per quanto riguarda l'anticipazione del TFR.
Anche per questa anticipazione si applicano le regole e le condizioni contemplate dal codice civile. Pertanto per poter accedere al benefìcio sono necessari: 
  • un'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni; 
  • il contenimento dell'anticipazione entro il 70% del TFR; 
  • la possibilità di ottenere l'anticipazione una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;  
  • limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti. 
  •  
    Sono fatte salve le eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale. 
     
    L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo e i richiedenti dovranno osservare rigorosamente i termini di preawiso (15 giorni) per consentire all'azienda il rispetto della norma. 
    La normativa comunque non precisa quale documentazione occorre produrre a corredo della richiesta di anticipazione e pertanto è sufficiente indicare la data di inizio del congedo che si intendere richiedere. 
     
    In relazione alla quantificazione dell'importo del trattamento da liquidare si deve considerare la funzione di integrazione della retribuzione e di supporto economico all'assolvimento della funzione genitoriale. 
    La richiesta economica al datore di lavoro va quindi commisurata all'integrazione della retribuzione. Qualora si ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, si dovrà fornire la relativa documentazione probatoria. 
     
    L'anticipo del TFR può essere richiesto UNA sola volta anche in caso di fruizione frazionata del congedo parentale. 
     
    Infatti la normativa sul TFR non è modificata dal T.U.: si sono soltanto aggiunte "motivazioni" per accedere all'anticipo rispetto a quelle originariamente previste dalla legge. 
     
    L'art. 5 del T.U. prevede inoltre la possibilità di inserire negli statuti delle forme pensionistiche complementari - di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni - l'istituto dell'anticipazione della posizione contributiva maturata, con facoltà di reintegro. 
     
     
     
    aggiornata il 31/7/04 
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