• Ultimo Aggiornamento: Martedì 22 Maggio 2012, 19:50:12

Maternità: i congedi nei contratti collettivi. Settore privato

Fra gli aspetti importanti da segnalare, in premessa, con riguardo alla vigente normativa di tutela della maternità e paternità, rientra il riconoscimento esplicito del ruolo fondamentale della contrattazione collettiva chiamata a dare attuazione a disposizioni particolarmente significative fra le quali segnaliamo:

 

  • le modalità di astensione dal lavoro, le misure di sostegno della flessibilità d'orario;
  • le modalità relative alla fruizione dei congedi per gravi motivi familiari e per formazione;
  • la possibilità di integrare il trattamento economico a carico degli istituti previdenziali per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori di percepire il 100 della retribuzione, la possibilità di disporre condizioni di miglior favore rispetto alla normativa di legge.

 

Sul piano del trattamento economico, la quasi totalità dei contratti esaminati prevede l'integrazione al 100% dell'indennità prevista a carico dell'ente previdenziale (INPS) per il congedo per maternità. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente le quote a carico dell'INPS e le condizioni migliorative previste dai contratti esaminati.

 

Purtroppo, molti contratti legano la possibilità dell'integrazione economica ad assenze più brevi di quelle contemplate per legge, impedendo nella realtà quotidiana una completa fruizione del periodo di congedo parentale.

Settore Contratto applicato Congedo Maternità Paternità Congedo Parentale
Agricoltura (1) Aziende private e florovivaiste. Coop. agricole. Consorzi agrari. 80% 80% 100% 30% 30% 50% per il 4° mese dopo il parto, 30% mesi residui
Alimentari Industria. Piccola industria. Coop. Industria. Aziende Artigiane. 100% 100% 100% 90% 30% 30% 30% 30%
Chimici (2) (2) (2) (3) Chimici/gomma plastica/vetro Industria. Chimici/gomma plastica/vetro Piccola Industria. Chimici/gomma plastica/vetro Artigiane. Ceramica Industria. Ceramica Artigiana. 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30% 30% 30% 30%
Edilizia Industria. Piccola Industria. Artigiani. Cooperazione. Legno. 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30% 30% 30% 30%
Cartai Carta 100% 30%
Grafici Edit. Industria. Piccola Industria. Artigiani. 100% 100% 100% 30% 30% 30%
Metalmeccanici Industria. Piccola Industria. Artigiani. 100% 100% 100% 30% 30% 30%
Commercio e servizi Aziende commerciali. Coop. (Iper, Coop. ecc.). Turismo. Agenzie di pulizia. Studi professionali. 100% 100% 80% 80% 80% 30% 30% 30% 30% 30%
Spettacolo (4) Teatri pubblici e privati. Enti lirici. Esercizi cinematografici Emittenza privata Emittenza pubblica Telecom Poste 100% 87,50% (tersicoree 100% per i primi due mesi, e 87,50% per residuo) 80% 100% 90% 100% 100% 30% 30% 30% 30% 90% per il 4° mese dopo il parto, poi 30% 30% 80% per i primi due mesi, poi 30%
Tessili Abbigl. Calzaturieri, Pelletterie, Lavand., Occhiali Industria e piccola industria Artigiani Operaie 90%, impiegate e intermedie 100% 80% (INPS) più euro 7,5 mensili a carico dell'azienda 30% 30%
Trasporto merci   Dal 1° al 4° mese 100%; il 5° mese 80% Il 6° mese 50%, dopo il 30%

(1) I contratti integrativi provinciali possono prevedere integrazioni da parte dell'azienda. (2) Solo nel caso in cui l'assenza complessiva (congedo di maternità + parentale) non superi i 9 mesi. (3) Solo nel caso in cui l'assenza complessiva (congedo di maternità + parentale) non superi i 7 mesi. (4) Il CCNL prevede tre mesi di astensione obbligatoria prima del parto elevabili a 5 mesi per le tersicoree (danzatrici)


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