• Ultimo Aggiornamento: Martedì 22 Maggio 2012, 19:50:12

Maternità: CCNL Autoferrotranvieri e Trasporto merci

Autoferrotranvieri. Accordo nazionale del 27 novembre 2000

 

Art. 57. Permessi parentali

Per la malattia del bambino, entro i primi tre anni di vita, spettano alla madre lavoratrice, dietro presentazione di certificato medico, un numero massimo di permessi retribuiti, pari complessivamente nel triennio a 10 giornate intere, frazionabili a richiesta in mezze giornate. Il permesso spetta in alternativa al padre, ove la madre lavoratrice rinunci alla fruizione dello stesso con apposita nota comunicata sia all'azienda della lavoratrice che a quella del padre.

Art. 61. Maternità Si applicano le norme esistenti così come novellate dalla legge 53/2000. CCNL Trasporto merci e della logistica (ultimo rinnovo 2001) Art. 29. Tutela della maternità Si applicano le norme esistenti così come novellate dalla legge 53/2000. L'azienda corrisponderà un trattamento economico pari al 100% per i primi 4 mesi, all'80% per il 5° mese e al 50% per il 6° mese, integrando quanto corrisposto dagli enti previdenziali.

Art. 24 bis. Permessi per gravi e documentati motivi familiari Si applica quanto previsto dall'ari. 4, comma 2, della legge 53/2000. Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafìca, del coniuge, dei figli e delle altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi. I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo sono costituiti da:

  • necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
  • necessità di impegno particolare nella cura o nell'assistenza di una delle persone suindicate;
  • situazione di grave disagio personale (esclusa l'ipotesi di malattia) del lavoratore;
  • specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle perone suindicate quali quelle contenute nell'art. 2 del d.m. 278/2000.

La richiesta del permesso deve essere presentata con un preavviso di 15 giorni di calendario, specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda e allegando idonea documentazione. L'azienda deve dare risposta nei 15 giorni successivi. I casi di diniego, parziale accoglimento, differimento del permesso devono essere motivati. Il dipendente che riprenda l'attività lavorativa dopo aver usufruito di due anni di congedo per questi motivi potrà frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata massima di 160 ore, che verranno riproporzionate nel caso in cui la durata del congedo sia stata inferiore ai due anni previsti dalla legge 53/2000.


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