Maternità: I congedi per i lavoratori del Turismo e delle Imprese edili
CCNL Aziende settore turismo del 22 gennaio 1999 Art. 114. Congedo per motivi familiari
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità, nonché nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di 5 giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducili dalle ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di congedi e permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno. CCNL Imprese edili del 29 gennaio 2000 CCNL Imprese edili ed affini artigiane del 15 giugno 2000 Si applicano le norme di legge vigenti in tema di maternità.
Art. 31. Aspettativa per categoria operai All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza effetti sull'anzianità. L'art. 70, Parte impiegati, prevede la concessione di aspettative senza retribuzione. Art. 84. Parte comune aspettative Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
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