Le categorie identificate spaziano dai conducenti di mezzi di trasporto pubblico e privato, agli edili, ai controllori di impianti pericolosi, a coloro i quali lavorano in altezza superiore a due metri, alle guardie giurate, insegnanti, medici, ecc. Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri.
Per tutte queste categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle asl territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125).
Quindi il medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate.
Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici. Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l’invio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall’art. 15 della Legge 125/2001).
E’ evidente che nelle aziende in cui non è presente il medico competente il lavoratore sospettato di abuso alcolico può essere inviato alla asl territorialmente competente ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70).
Approfondimento per i medici Verona: Centro per la cura delle dipendenze Torna a Medicina del lavoro Dott. Cristiano Ravalli Medico Chirurgo - Odontoiatra - Specialista in Medicina del Lavoro Esperto del Ministero della Salute per il Programma E.C.M. Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n. 9847 Piazza Gerusalemme, 4 - 20154 - Milano Tel./Fax 02/3452021 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


