Idoneità al lavoro: quando viene rilasciato il giudizio


I casi in cui viene rilasciato il giudizio di idoneità alla mansione specifica, le sue caratteristiche e la possibilità di ricorrere Il giudizio di idoneità alla mansione specifica viene rilasciato al termine della visita medica eventualmente corredata dagli esami di laboratorio o strumentali previsti dal protocollo sanitario o da altri specificatamente richiesti. La idoneità viene rilasciato per una specifica mansione segnala dall’azienda.

Esso può risultare una piena idoneità, una idoneità con limitazioni e/o prescrizioni o una non idoneità. La piena idoneità non necessita la comunicazione scritta; è quindi sufficiente una comunicazione orale, oltre che riportarla nella cartella sanitaria e di rischio.

L’idoneità limitata o la non idoneità invece necessitano di comunicazione scritta al datore di lavro ed al lavoratore (art. 17, comma 3 del Decr. Leg.vo 626/94).

Cosa si intende per idoneità con limitazioni: ad esempio “idoneo alla mansione indicata con le seguenti limitazioni: escludere da compiti lavorativi comportanti sollevamento e trasporto manuale di carichi superiori a…….”

Cosa si intende per idoneità con prescrizioni: ad esempio “idoneo alla mansione indicata con le seguenti prescrizioni: obbligo di utilizzo di otoprotettori (cuffie, archetti, tappi se esposto a rumore)” In caso di idoneità limitata o non idoneità il lavoratore, qualora non sia d’accordo, ha la facoltà di effettuare ricorso entro 30 giorni ai Servizi di Prevenzione della Asl territorialmente competente (art. 17, comma 4 del Decr. Leg.vo 626/94).

Una domanda che viene posta frequentemente: in caso di non idoneità il lavoratore rischia il posto di lavoro? Se il lavoratore è stato assunto per una mansione specifica, contrattualmente evidenziata e nell’azienda non è possibile una ricollocazione la risposta è positiva. Il datore di lavoro deve tuttavia essere pronto a dimostrare in sede giudiziale l’impossibilità di affidare al lavoratore altri compiti lavorativi. Il giudizio di idoneità: atto tecnico o etico? Torna a Medicina del lavoro Dott. Cristiano Ravalli Medico Chirurgo - Odontoiatra - Specialista in Medicina del Lavoro Esperto del Ministero della Salute per il Programma E.C.M. Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n. 9847 Piazza Gerusalemme, 4 - 20154 - Milano Tel./Fax 02/3452021 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pagina aggiornata il 28/8/2006

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