L'orario di lavoro settimanale

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è per legge pari a 40 ore (D.lgs.66/03). I contratti nazionali di categoria possono comunque stabilire una durata inferiore, e anche riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore a 12 mesi (art.13 L.196/97).

Le ore di lavoro settimanale sono normalmente distribuite su 6 giorni. Il contratto collettivo e il datore di lavoro possono però ripartirle su 5 giorni.

In tal caso il sabato (anche se non si lavora) non è considerato riposo settimanale.

Le eccezioni

L'articolo 16 del decreto legislativo 66/03 indica un lungo elenco di attività per le quali il limite della media settimanale sale a 48 ore: lavoratori agricoli, commessi viaggiatori, giornalisti, addetti alla composizione,stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, dipendenti delle industrie di ricerca di idrocarburi, di impianti di distribuzione di carburante, personale di stabilimenti balneari, dipendenti di servizi di pubblica utilità e di servizi nei quali sia necessario assicurare la continuità operativa, ecc.

Non si applica il limite delle 40 ore settimanali anche ai cosiddetti lavoratori discontinui (custodi, guardiani, portinai, fattorini, ecc.), ossia a coloro che svolgendo un'attività di semplice attesa o custodia non hanno un impegno continuativo, e durante l'orario di lavoro hanno pause e lunghi riposi. L'elenco dei lavoratori discontinui è fissato dalla legge (RD 2657/23) e dai contratti nazionali.

Anche la durata dell'orario di lavoro di queste figure professionali è fissata dal contratto collettivo nazionale, e sempre deve tener conto della integrità, della salute fisica e psichica del lavoratore.

Il giorno di riposo

L'orario di lavoro settimanale deve tener conto del diritto del personale a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.

Fanno eccezione alcune situazioni caratterizzate dalle necessità dell'organizzazione dei lavoro a turni, da particolari attività per le quali sia necessario frazionare i periodi di lavoro nell'arco della giornata, e il personale del settore trasporti.

Il lavoro svolto durante i giorni di riposo settimanale è compensato da una maggiorazione retributiva.

Il riposo settimane è un principio stabilito dalla Costituzione (art. 36), la sua concessione non può essere rifiutata dal datore di lavoro, ne può essere legalmente negata in un contratto individuale.

Lavoro a turni.

Il lavoro a turni è un metodo in base al quale diversi lavoratori (o squadre di lavoratori) si succedono nell'arco delle 24 ore nello stesso posto di lavoro. Sfruttando l'alternanza (o rotazione) di ore, giorni lavorativi e riposi, il meccanismo consente di utilizzare gli impianti produttivi o offrire un servizio più a lungo e allo stesso tempo di mantenere gli orari di lavoro entro il limite massimo previsto dai contratti e dalla legge.

Si parla di ciclo continuo invece quando gli impianti dell'azienda funzionano per tutta la giornata e per tutti i giorni della settimana: in tal caso il numero dei lavoratori per ogni posto di lavoro deve esser pari al numero delle ore della settimana diviso l'orario settimanale adottato.

La gran parte dei contratti collettivi fissano delle maggiorazioni retributive - oltre a benefici di altra natura, quali i riposi compensativi - per compensare i disagi dei lavoratori turnisti e in special modo la perdita del riposo domenicale.

Pause e riposi.

Tutti i turnisti hanno diritto alle pause, al riposo giornaliero e settimanale. La durata delle pause è fissata dal contratto collettivo, mentre generalmente il riposo giornaliero scatta dall'ora di avvicendamento del successivo turno.

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