Il part-time. Come funziona il lavoro supplementare


Che cosa è e come funziona il lavoro supplementare. Sono denominate supplementari quelle ore di lavoro prestate oltre l'orario originariamente pattuito nel contratto, ma sempre entro il limite del tempo pieno, ossia delle 40 ore settimanali fissate per legge o dell'eventuale minore orario del contratto di categoria applicato.

 

Il lavoro supplementare si applica esclusivamente al part-time orizzontale ed è consentito anche nei rapporti di lavoro a termine. Il datore di lavoro che richiede lo svolgimento di ore di lavoro supplementare deve osservare ciò che il contratto di categoria stabilisce in merito a:

  • il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili. Tuttavia va ricordato che l'attuale normativa ha abolito il tetto massimo di ore supplementari che il datore di lavoro può richiedere, viceversa fissato dalla precedente legge (art. 1 e 3 D.Igs. 61/03)
  • le causali, oragioni in relazione alle quali è possibile richiedere lo svolgimento di ore di lavoro supplementare;
  • le conseguenze del superamento del numero massimo di ore di lavoro supplementare consentite dal contratto di categoria. Nell'eventualità che i contratti collettivi non prevedessero delle conseguenze specifiche al superamento di questo limite massimo di ore, la precedente legge (artt. 1 e 3 D.Igs. 61/03) stabiliva che doveva essere applicata una maggiorazione economica del 50% della retribuzione oraria;
  • le percentuali della maggiorazione economica da calcolare sulla retribuzione oraria globale;
  • l'incidenza della retribuzione delle ore di lavoro supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti, che può esser determinata mediante una maggiorazione forfetaria sulla retribuzione dovuta per ciascuna ora di lavoro supplementare.

La normativa vigente ha cancellato la possibilità di consolidare le ore di lavoro supplementare normalmente svolte (se si aveva un part-time di 16 ore, ma si facevano spesso quattro ore supplementari, il contratto collettivo poteva consolidare il part-time a venti ore, ovviamente con il consenso del lavoratore). Il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non integra in nessun caso gli estremi per un giustificato motivo di licenziamento (art. 46,comma 9, D.lgs.66/03), tuttavia la legge non esclude esplicitamente l'ipotesi di comminare un' infrazione disciplinare. Infine in presenza di una specifica regolamentazione collettiva non è necessario il consenso del lavoratore a svolgere lavoro supplementare.

Il lavoro straordinario II lavoro straordinario è consentito esclusivamente nel part-time verticale o misto - anche nei contratti a termine - ed è regolato allo stesso modo dei rapporti di lavoro a tempo pieno dalla legge e dai contratti collettivi.

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