Indennità di disoccupazione

Gli ammortizzatori sociali, i primi miglioramenti. Finalmente si comincia. Dopo anni di promesse e di impegni non mantenuti, di rinvii, di deleghe non esercitate, si sono messe le mani sui sostegni al reddito di chi perde il lavoro.

È solo l'inizio di un cammino che dovrà vedere il governo legiferare secondo i criteri stringenti e condivisi dalla parti sociali, definiti nel protocollo del 23 luglio dello scorso anno. Vediamo le prime importanti novità (commi 25 -27 e 55-57 della leg ge 247/07).

Indennità dì disoccupazione ordinaria con requisiti pieni: numerose novità

Sono migliorate sia la durata della prestazione, sia la durata della contribuzione figurativa che l'importo della prestazione.

La durata è elevata da sette a otto mesi per i lavoratori sotto i 50 anni di età e da dieci a dodici per quelli ultra50enni.

La contribuzione figurativa piena, vale a dire correlata all'ulti ma retribuzione, con conseguente relativa copertura previden ziale, è concessa per l'intero periodo di percezione dei tratta menti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative dura te legali.

Fino a oggi, invece, la copertura piena sul piano previdenziale era garantita solo fino a sei mesi per i lavoratori fino a 50 anni e fino a nove mesi per gli ultra50enni.

L'importo della prestazione è elevato dal 50% al 60% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e l'ot tavo mese e al 40% per i mesi successivi (prima l'importo dell'indennità era pari al 40% per il 7°, 8° e 9° mese).

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; elevati gli importi

L'importo è elevato dal 30% al 35% per i primi 120 giorni e dal 30% al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180 giorni.

Il diritto all'indennità ordinaria con requisiti ridotti "spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza fra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoro prestate".

Aumento della perequazione del tetto delle indennità di mobilità, dì CIG e dì disoccupazione

Si è passati dall'80% al 100% dell'inflazione.

Indennità ordinaria di disoccupazione in agricoltura: è pari al 40% per tutti

È finito il sistema a soglie differenziate di tutela, calibrate sulle giornate di contribuzione (51,101,151). Dal 1° gennaio 2008 (vale a dire dalle domande che andranno in pagamento nel 2009), vengono superati i trattamenti ordinari e speciali per adottare un trattamento fissato in misura unica e pari al 40% della retribuzione.

L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano lavorato al meno 51 giornate nell'anno in corso e 102 nel biennio e viene corrisposta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici nel limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento (limite invalicabile entro cui collocare le giornate di lavoro più quelle coperte dal trattamento di disoccupazione, numero massimo giornate indennizzabili 182 o 183 se l'anno è bisestile).

Vengono valutati anche i periodi di lavoro svolti in setto ri non agricoli a condizione che vi sia prevalenza di lavoro nel set tore agricolo.

Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'Inps detrae dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata, sino ad un massimo di 150 giornate.

ATTENZIONE!

Tutti coloro che volessero saperne di più sugli ammortizzatori sociali si potranno rivolgere alle categorie sindacali di appartenenza, al patronato INCA, al Sistema servizi Cgil. Per conoscere gli indirizzi delle sedi Cgil più vicine è sufficiente chiamare il numero 848-854388 attivo nei giorni feriali dalle 10,00 alle 18,00, al costo di una telefonata urbana.

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Pagina aggiornata il 21 aprile 2008

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