Pensionati, la quattordicesima non costituisce reddito

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali: questo vuoi dire che non ci si pagano tasse e che non modifica il reddito che viene preso in considerazione per verificare, ad esempio, se si è a carico del coniuge o se si ha diritto alla maggiorazione sociale, ai trattamenti di famiglia ed altre prestazioni

C'è una sola eccezione: il diritto alla somma aggiuntiva è alternativo a quello dell'incremento delle maggiorazioni sociali, disposto con lo stesso accordo (vedi sotto).

I trattamenti pensionistici cui spetta la somma aggiuntiva Può trattarsi di pensioni di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianità, superstiti, pensione d'inabilità, assegno d'invalidità, pensione supplementare, purché originate da una posizione contributiva. La somma aggiuntiva non può essere attribuita a chi ha soltanto trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l'assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Inoltre, la legge prescrive che le pensioni siano a carico di "Enti pubblici di previdenza obbligatoria" Quindi, ad esempio, la somma aggiuntiva non può essere attribuita a soggetti che sono titolari esclusivamente di pensioni a carico dell'Istituto giornalisti o di casse professionali (ingegneri, architetti, medici, ragionieri ecc), che sono di diritto privato, o a carico del "Fondo di previ denza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (l'ex fondo per le casalinghe) che è ad iscrizione facoltativa.

Infine, l'Ente che eroga la pensione (o una parte di essa, il cosiddetto prò rata) deve essere italiano. Non si tratta di condizioni di cittadinanza né di residenza del pensionato, che non sono previste. Infatti, può avere diritto alla somma aggiuntiva un pensionato italiano all'estero, uno straniero in Italia o anche uno straniero all'estero che, per aver lavorato in Italia, percepisca una pensione italiana o un prò-rata italiano. Viceversa, la somma aggiuntiva non è corrisposta a chi ha soltanto pensione estera, anche se è italiano e risiede in Italia.

Il reddito da considerare Per verificare il diritto alla somma aggiuntiva occorre consi derare i redditi di qualsiasi natura, e quindi:

  • il reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva
  • i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF
  • i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali
  • i redditi esenti da imposte.

Per il diritto alla somma aggiuntiva NON sono influenti:

  • il reddito della casa di abitazione e sue pertinenze
  • i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti)
  • i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi difamiglia)
  • l'importo aggiuntivo di 154,94 euro per le pensioni al minimo (art. 70, e. 10, L 388/2000)
  • le pensioni di guerra (art. 77, L 915/78)
  • gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla L 210/1992 (nota del ministero del Tesoro n. 55.963 del10/7/2000)
  • le indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge
  • i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità

Ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. È influente il reddito conseguito nello stesso anno di percezione della somma aggiuntiva.

Quando si hanno più pensioni Quando una persona ha più di una pensione, ai fini della verifica reddituale si fa la somma dell'importo di ciascuna, di qualunque tipo sia.

Anche per l'anzianità contributiva si fa la somma, considerando però solo le pensioni dirette. In altre parole, l'anzianità contributiva della pensione ai superstiti viene presa in considerazione solo quando essa sia l'unica pensione. Inoltre, non viene presa in considerazione l'anzianità contributiva della pensione o del pro rata estero, come del resto quella accreditata presso Enti o gestioni previdenziali di diritto privato.

Nel caso in cui tra le pensioni dirette vi siano pensioni da lavoro dipendente e pensioni da lavoro autonomo, per decidere quali fasce di anzianità contributiva utilizzare si fa riferimento alla sigla della pensione principale: in questo senso per principale si intende quella con maggiore anzianità contributiva e non quella di maggior importo.

Cosa fare per ottenere la somma aggiuntiva? Non è necessaria una domanda: il diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate. Se manca qualche informazione, l'Ente previdenziale la richiederà e, al momento in cui avrà ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino alla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limite di prescrizione).

La perequazione automatica L'aumento annuale per l'adeguamento al costo della vita è calcolato in percentuale e quindi è tanto maggiore quanto più alto è l'importo della pensione. Per correggere in parte quest'effetto, che premierebbe i redditi relativamente meno colpiti dall'aumento dei prezzi, si riduce la misura dello "scatto" di perequazione che viene applicato sulla parte di pensione che eccede un determinato limite. Se ci sono più pensioni si fa la somma e ci si comporta come se si trattasse di una pensione sola.

Nel corso del tempo questi limiti sono stati modificati più volte. Dal 2008 la perequazione è stata applicata:

  • al 100 per cento sulla quota di pensione (o somma di pensioni) fino al limite pari a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.180,70 euro);
  • ridotta al 75 per cento sulla quota restante.
Questo significa che tutte le pensioni da 1.300 euro lordi in su, trarranno un beneficio da quest'accordo: inizialmente si tratterà di un piccolo vantaggio mensile, destinato però a crescere negli anni per l'effetto "composto" del meccanismo di perequazione.

Parte dell'onere finanziario derivante da quest'aumento di spesa (che grava interamente sugli Enti previdenziali) è stato coperto dalla solidarietà dei pensionati con pensioni d'importo mensile superiore a 3.489 euro che, per il solo anno 2008, non hanno ricevuto perequazione. Per evitare fenomeni di "scavalcamento" tuttavia, le pensioni tra i 3.489 e i 3.538 euro sono state aumentate tutte fino a raggiungere l'importo di 3.539 euro. Le pensioni da 3.539 euro in su sono rimaste in pagamento nei 2008 nella stessa misura che avevano nel 2007.

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Pagina aggiornata il 21 aprile 2008

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