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Diritti di informazione 
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro deve consegnare al dipendente due documenti: 
1. La dichiarazione sottoscritta della registrazione dei suoi dati e della sua qualifica professionale nel libro matricola aziendale (art. 4bis, comma 2, D.Igs. 181/02). Tale registrazione è necessaria per documentare l'esistenza del nuovo rapporto di lavoro agli enti previdenziali e assicurativi. 
2. Un documento scritto (lettera di assunzione) nel quale siano specificate alcune informazioni fondamentali sulle condizioni del suo rapporto di lavoro (D.Igs. 152/97): 
  • l'identità del lavoratore e del datore di lavoro; 
  • il luogo in cui si svolge l'attività lavorativa. Non sempre il luogo del lavoro coincide con i locali dell'azienda.
  • Ad esempio nel telelavoro è possibile prestare a distanza la propria attività mediante strumenti informatici e telematici. In questo caso la disciplina del rapporto di lavoro non è regolata per legge, ma in via sperimentale alcuni contratti collettivi (ad esempio quello del terziario) hanno fissato diritti e regole fondamentali; 
  • la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua eventuale durata; 
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica. 
  •  
    Nell'eventualità che la lettera di assunzione non chiarisca quale contratto collettivo si intende applicare, allora deve necessariamente indicare:  
  • la durata del periodo di prova;  
  • l'importo iniziale della retribuzione, i suoi elementi costitutivi, i tempi del pagamento;  
  • la durata delle ferie retribuite e le modalità per richiederle e utilizzare;  
  • i termini di preavviso in caso di licenziamento. 
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