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ASSUNZIONI: Salute e sicurezza, periodo di prova
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Salute e sicurezza 
Le misure di sicurezza sono un altro insieme di informazioni dovute al lavoratore a partire dal momento della sua assunzione. In base al D.Lgs.626/ 94, articolo 21 il datore di lavoro deve provvedere a comunicare adeguatamente al proprio dipendente:  
 
  • i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; 
  • i rischi specifici delle mansioni svolte, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali di salvaguardia;
  • i pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi; 
  • le procedure e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, anti-incedio, evacuazione dei lavoratori; 
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente
  • le istruzioni per l'uso delle attrezzature di protezione individuale. 
  •  
    Il periodo di prova 
    II lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. La legge fissa la durata massima di tale periodo in sei mesi per tutti (art 10 L .604/1966) e in tre mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive (art.  4 RDL 185/24).  
    Comunque tutti i contratti collettivi fissano la durata della prova, spesso inferiore a quella legale, e i criteri di calcolo dei giorni. 
    Al termine del periodo stabilito le due parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro: in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. 
     
    Il contenuto. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del lavoratore, deve essere scritto e firmato dal dipendente prima o al   i momento della stipula del contratto; altrimenti esso è nullo e il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivo.   
                                      
    I diritti. Durante la prova si ha diritto ai trattamenti di legge e del contratto previsti per i dipendenti di uguale qualifica: i ratei maturati di ferie, di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e di trattamento di fine rapporto (TFR). 
     
    Interruzione illegittima della prova. È ammesso interrompere la  prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso e di una specifica motivazione. Tuttavia se il licenziamento è illegittimo è possibile ricorrere al giudice e chiedere il riconoscimento del diritto di terminare la prova.  
     
    Diverse sentenze dalla Corte di Cassazione tendono a considerare illecito il licenziamento durante la prova: per ragioni di carattere discriminatorio, in concomitanza di malattia, quando la prova non abbia consentito di valutare effettivamente le capacità tecniche. 
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