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Riforma del Tfr: come cambia?
Domade, ricerca di informazioni, scambio di esperienze, cerchi o offri lavoro?
Nuove tipologie di apprendistato: schede
L'assunzione
Tipologie contrattuali
Contratti di lavoro a carattere formativo
Il Part-time
Computo dei lavoratori e forma del contratto
Cos'e e come funziona il lavoro supplementare - straordinario
Flessibilità, elasticità
Da part-time a tempo pieno e viceversa
Retribuzione e ferie
Il diritto alla formazione
Busta paga
Cosa deve contenere la busta paga
La retribuzione
diretta, indiretta e differita
L'orario di lavoro
L'orario normale, giornaliero, settimanale, straordinario, plurisettimanale, le ferie
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La prima regolalamentazione dell'apprendistato risale al 1955 (L. 25/55), il contratto è stato poi rivisto nel 1987 dalla Legge 56/87 e infine più recentemente nell'articolo 16 della legge 196/97.
L'ultimo intervento legislativo, nel 2003 (D. Lgs. 276/03), ne ha trasformato profondamente gli aspetti formativi e contrattuali suddividendo l'apprendistato in tre diverse tipologie.
Il datore di lavoro deve comunicare entro trenta giorni dall'assunzione agli uffici della provincia una scheda contenente i dati dell'apprendista e del tutore, sulla base di questi le competenti strutture formulano la proposta di formazione esterna all'impresa. Infatti la formazione dell'apprendista consiste, sia nell'addestramento pratico al lavoro, sia nella formazioe teorica esterna all'impresa.
La formazione non può essere inferiore a 120 ore annue certificate e deve riguardare, sia contenuti professionalizzanti, sia conoscenze denominate trasversali: linguistiche, matematiche, organizzative, economiche, relazionali.
I giovani minori di 18 anni hanno diritto di completare l'obbligo formativo mediante 120 ore annue aggiuntive di formazione esterna e le agevolazioni contributive per il datore di lavoro sono subordinate alla partecipazione dell'apprendista a tali iniziative di formazione previste dai contratti.
Il collegamento tra l'apprendistato sul luogo di lavoro e la formazione esterna è reso possibile dalla presenza di un tutore.
Gli apprendisti maggiorenni svogono lo stesso orario di lavoro degli altri dipendenti, compreso lo straordinario e il lavoro notturno (art. 2 D.Lgs. 66/03); per quanto riguarda i minorenni l'attività lavorativa deve invece obbligatoriamente essere contenuta entro le otto ore giornaliere e 40 settimanali ed è vietato il lavoro notturno.
Le ferie generalmente sono pari a 4 settimane, mentre per i minori di 16 anni sono 30 giorni l'anno.
La retribuzione è fissata dai contratti collettivi; è calcolata mediante una quota percentuale sui minimi stabiliti per i lavoratori qualificati. E' però prevista una progressione della retribuzione legata alla acquisizione della professionalità fino al raggiungimento della parità retributiva.
I contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare sono ridotti rispetto a quelli degli altri lavoratori dipendenti. Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro l'apprendista beneficia di agevolazioni contributive per l'anno successivo al giorno dell'assunzione a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto agli assegni familiari, è invece escluso dai trattamenti di integrazione salariale, indennità di malattia, di disoccupazione, di mobilità.
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Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.
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