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L'orario di lavoro plurisettimanale
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Con la Direttiva europea n. 104 del 1993, è stata introdotta la nozione di orario plurisettimanale, ossia un sistema flessibile di calcolo dell'orario di lavoro, che ha come riferimento periodi di tempo anche molto più lunghi di una settimana. 
 
L'adozione nei contratti di categoria di questo sistema consente di superare in periodi dell'anno caratterizzati da picchi produttivi, il normale orario contrattuale e, in altri, di ridurlo per compensazione (art. 16 D.lgs. 66/03). 
 
L'incremento concordato nel contratto dell'orario di lavoro - nei periodi stabiliti nell'ambito del sistema plurisettimanale - non è considerato lavoro straordinario.
I contratti di categoria regolamentano l'orario plurisettimanale per quanto riguarda: 
  • i limiti massimi di oscillazione dell'orario di lavoro; 
  • la retribuzione: sia nei periodi di superamento dell'orario normale, sia in quelli di recupero (in genere essa è normale, ma talvolta si prevedono delle maggiorazioni); 
  • le procedure di informazione delle Rappresentanze sindacali unitarie(RSU) e di contrattazione e definizione a livello aziendale dell'oscillazione degli orari. 
  •  
     
    Le ferie 
    Tutti i dipendenti hanno il diritto irrinunciabile a godere di un periododi riposo per ricostituire le energie fisiche e intellettuali (art. 36 della Co-stituzione, art. 2109 del Codice Civile, art. 10 D.lgs.66/03).  
     
    I giorni di ferie non utilizzati devono esser posposti ad un'altra data. Solo in situazioni eccezionali e previste dalla legge le ferie non godute possono essere retribuite con un'indennità sostitutiva.  
     
    Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate è generalmente deciso dal datore di lavoro; i contratti collettivi invece stabiliscono la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le ferie, la loro durata minima, il calcolo dei giorni e la coincidenza con le festività, cosa fare delle ferie non godute e l'indennità sostitutiva. 
     
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