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Adozioni nazionali
Congedo di maternità o paternità
Procreazione e diritto
Genitori sempre
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Il Congedo di maternità e paternità
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono avvalersi, sempre che il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i 6 anni di età, del congedo di maternità e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria.
Tale diritto, già esteso al padre lavoratore adottivo e affidatario, a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 341/91, viene garantito dal TU, d.lgs. 151/2001 in tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta.
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Le condizioni per poter usufruire del diritto sono le medesime sia per il padre che per la madre.
E’ ovvio che, non essendovi maternità biologica, e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi sempre sostituirsi alla madre che non ne faccia richiesta.
Inoltre, come per i genitori naturali, il padre può comunque sostituirsi alla madre, quando la madre è deceduta o è gravemente ammalata o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre.
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Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali, l'80% della retribuzione salvo integrazioni contrattuali di miglior favore, e accreditato figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:
domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;
copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria;
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'ari. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Adozioni nazionali per il lavoratori dipendenti: leggi i diritti
Novità con la finanziaria 2008:
Congedi di maternità anche per chi adotta un figlio
Viene esteso per ulteriori due mesi il congedo di maternità alle donne lavoratrici nei casi di figli in adozione o affidamento. Sono a questo fine stanziati 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
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Il welfare che cambia, aggiornati sui cambiamenti
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