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Adozioni nazionali: il congedo di maternità e paternità
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Il Congedo di maternità e paternità 
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono avvalersi, sempre che il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i 6 anni di età, del congedo di maternità e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria. 
 
Tale diritto, già esteso al padre lavoratore adottivo e affidatario, a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 341/91, viene garantito dal TU, d.lgs. 151/2001 in tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta.
Le condizioni per poter usufruire del diritto sono le medesime sia per il padre che per la madre.  
 
E’ ovvio che, non essendovi maternità biologica, e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi sempre sostituirsi alla madre che non ne faccia richiesta. 
 
Inoltre, come per i genitori naturali, il padre può comunque sostituirsi alla madre, quando la madre è deceduta o è gravemente ammalata o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre. 
 
Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali, l'80% della retribuzione salvo integrazioni contrattuali di miglior favore, e accreditato figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione. 
 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI  
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:  
  • domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;  
  • copia del provvedimento di adozione o di affidamento;  
  • copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria;  
  • copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'ari. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. 
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