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Con la legge 476 del 31 dicembre 1998'" è stata ratificata la «Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia d'adozione internazionale», che, di conseguenza, modifica la legge 184/83 nella parte relativa alle adozioni di minori stranieri perché viene introdotta, per tali adozioni, una specifica procedura sotto il controllo di una Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
All'art. 39 quater della legge sono contemplate alcune agevolazioni per i genitori adottivi di minori stranieri a modifica delle norme contenute nella legge n. 903/77. 
Il TU all'art. 27, si occupa specificamente delle adozioni e degli affidamenti preadottivi internazionali.
Congedo di maternità e di paternità 
II limite di età per il congedo di maternità e di paternità in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal titolo III della legge 184/83 e successive modificazioni, è elevato fino alla maggiore età dell'adottato o dell'affidato. 
 
Viene inoltre codificato per legge che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. 
Questo congedo non prevede però né indennità né retribuzione, tranne che per i contratti, specie del pubblico impiego, che sono riusciti ad ottenere la retribuzione del periodo. 
 
Sono stati riordinati gli elenchi degli enti autorizzati per le procedure di adozione internazionale. In seguito a questo riordino, spetta all'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura, certificare la durata del congedo di maternità e la durata del congedo all'estero nello Stato straniero interessato all'adozione. 
Come per le adozioni nazionali, il congedo di maternità ha la durata di tre mesi, ma decorre dal momento in cui l'ente autorizzato certifica la procedura. 
 
Congedo parentale 
II limite di età per il congedo parentale delle adozioni e degli affidamenti preadottivi internazionali è elevato, come per le adozioni nazionali, a 12 anni di età del bambino/a, e può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
 
Se il minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale deve essere fruito entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Si precisa che il requisito dell'età - dai 6 ai 12 anni - deve essere presente al momento dell'adozione o affidamento e non anche alla data di ingresso in famiglia. 
L'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare l'adozione, certifica la durata del congedo parentale. 
 
Riposi orari 
Nulla di specifico è detto sui riposi orari in caso di adozione o affido internazionale.  
E' comunque ragionevole supporre che valgano le stesse norme per le adozioni nazionali, tanto più oggi in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 104/2003, di cui abbiamo precedentemente parlato, che, correlando la possibilità di fruizione dei riposi orari fino alla maggiore età, sembra favorire anche le adozioni internazionali. 
 
Congedo per la malattia del figlio/a 
Anche qui, in assenza di espressa previsione legislativa, si ritiene che valgano le stesse norme per le adozioni nazionali.  
 
Enti autorizzati 
All'art. 4 della legge 476/98 era già previsto, in favore dei genitori adottivi, un periodo di congedo, dalla durata variabile, non retribuito, corrispondente alla permanenza nello Stato straniero. La durata del periodo deve essere certificata da uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Come abbiamo visto, il Testo Unico ha confermato questo orientamento. 
 
Gli stessi enti autorizzati hanno l'onere di certificare anche l'ammontare delle spese sostenute dai genitori per l'espletamento della procedura di adozione, deducibili dai redditi imponibili nella misura del 50%. 
 
Con decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1° dicembre 1999 è stato pubblicato il regolamento per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 476/98, che è entrato in vigore dal giorno 11.1.2000. 
La Convenzione dell'Aja è diventata pienamente operante dal 31.10. 2000, data di pubblicazione (G.U. n. 179 del 31.10.2000) dell'Albo degli Enti autorizzati approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'Albo potrà essere periodicamente aggiornato.
 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI  
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:  
  • domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;  
  • copia del provvedimento di adozione o di affidamento;  
  • copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria;  
  • copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'ari. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. 
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