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Adozioni e affidamento nazionali: il congedo parentale
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Il Congedo parentale 
Entrambi i genitori adottivi hanno diritto al congedo parentale secondo le disposizioni contenute nel TU 151/2001. 
 
Bambini fino ai sei anni di età 
Per i periodi di congedo parentale entro i sei anni di età del bambino/a è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, mentre per i periodi eccedenti i sei mesi, come per i genitori biologici, l'indennità è riconoscibile relativamente alle condizioni reddituali previste per la generalità dei casi.
Bambini tra i sei e gli otto anni di età 
L'articolo 36 del Testo Unico dispone inoltre che il congedo parentale può essere usufruito in ogni caso nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a. 
 
La norma viene pertanto interpretata dagli Enti previdenziali nel senso che, dopo il compimento dei sei anni di età e fino al compimento degli otto, il congedo parentale è indennizzabile, indipendentemente dalle condizioni reddituali, per un periodo complessivo di sei mesi tra i due genitori se viene richiesto entro i tre anni dall'ingresso in famiglia e solo relativamente alle condizioni reddituali previste, come al solito, se usufruito per periodi superiori ai sei mesi. 
 
Se, invece, il congedo parentale viene richiesto dopo i tre anni dall'ingresso in famiglia del minore, qualsiasi periodo - sia i primi sei mesi sia periodi ulteriori - è indennizzabile solo subordinatamente alle condizioni reddituali.  
 
Bambini tra i sei e i dodici anni di età 
II congedo parentale e la relativa indennità per i bambini e i ragazzi che hanno all'atto dell'adozione o dell'affidamento un'età compresa tra i sei e i dodici anni spettano unicamente entro i tre anni dall'ingresso in famiglia, indipendentemente dalle condizioni reddituali per complessivi sei mesi tra i genitori, e subordinatamente alle condizioni reddituali per i periodi ulteriori ai sei mesi.  
 
Dopo tre anni dall'ingresso in famiglia, l'indennità e il congedo non spettano in nessun caso, nemmeno subordinatamente alle condizioni reddituali. 
 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI  
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:  
  • domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;  
  • copia del provvedimento di adozione o di affidamento;  
  • copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria;  
  • copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'ari. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. 
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