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Maternità: i congedi nei contratti collettivi. Settore privato
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Fra gli aspetti importanti da segnalare, in premessa, con riguardo alla vigente normativa di tutela della maternità e paternità, rientra il riconoscimento esplicito del ruolo fondamentale della contrattazione collettiva chiamata a dare attuazione a disposizioni particolarmente significative fra le quali segnaliamo:  
 
  • le modalità di astensione dal lavoro, le misure di sostegno della flessibilità d'orario;  
  • le modalità relative alla fruizione dei congedi per gravi motivi familiari e per formazione;  
  • la possibilità di integrare il trattamento economico a carico degli istituti previdenziali per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori di percepire il 100 della retribuzione, la possibilità di disporre condizioni di miglior favore rispetto alla normativa di legge.
  • Sul piano del trattamento economico, la quasi totalità dei contratti esaminati prevede l'integrazione al 100% dell'indennità prevista a carico dell'ente previdenziale (INPS) per il congedo per maternità. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente le quote a carico dell'INPS e le condizioni migliorative previste dai contratti esaminati. 
    Purtroppo, molti contratti legano la possibilità dell'integrazione economica ad assenze più brevi di quelle contemplate per legge, impedendo nella realtà quotidiana una completa fruizione del periodo di congedo parentale. 
     
    Settore
    Contratto applicato
    Congedo Maternità Paternità
    Congedo Parentale
    Agricoltura (1)
    Aziende private e florovivaiste.  
    Coop. agricole. Consorzi agrari.
    80% 
     
    80% 
    100%
    30% 
     
    30% 
    50% per il 4° mese dopo il parto, 30% mesi residui
    Alimentari
    Industria. 
    Piccola industria. 
    Coop. Industria. 
    Aziende Artigiane.
    100% 
    100% 
    100% 
    90%
    30% 
    30% 
    30% 
    30%
    Chimici (2) 
     
    (2) 
     
     
     
     
    (2) 
    (3)
    Chimici/gomma plastica/vetro Industria. 
    Chimici/gomma plastica/vetro Piccola Industria. 
    Chimici/gomma plastica/vetro Artigiane. 
    Ceramica Industria. 
    Ceramica Artigiana.
    100% 
     
    100% 
     
     
    100% 
     
    100% 
    100%
    30% 
     
    30% 
     
     
    30% 
     
    30% 
    30%
    Edilizia
    Industria. 
    Piccola Industria. 
    Artigiani. 
    Cooperazione. 
    Legno.
    100% 
    100% 
    100% 
    100% 
    100%
    30% 
    30% 
    30% 
    30% 
    30%
    Cartai
    Carta
    100%
    30%
    Grafici Edit.
    Industria. 
    Piccola Industria. 
    Artigiani.
    100% 
    100% 
    100%
    30% 
    30% 
    30%
    Metalmeccanici
    Industria. 
    Piccola Industria. 
    Artigiani.
    100% 
    100% 
    100%
    30% 
    30% 
    30%
    Commercio e servizi
    Aziende commerciali. 
    Coop. (Iper, Coop. ecc.). 
    Turismo. 
    Agenzie di pulizia. 
    Studi professionali.
    100% 
    100% 
    80% 
    80% 
    80%
    30% 
    30% 
    30% 
    30% 
    30%
    Spettacolo (4)
    Teatri pubblici e privati. 
    Enti lirici. 
     
     
     
    Esercizi cinematografici 
    Emittenza privata 
    Emittenza pubblica 
     
    Telecom 
    Poste
    100% 
    87,50% 
    (tersicoree 100% per i primi due mesi, e 87,50% per residuo) 
    80% 
    100% 
    90% 
     
    100% 
    100%
    30% 
    30% 
     
     
     
    30% 
    30% 
    90% per il 4° mese dopo il parto, poi 30% 
    30% 
    80% per i primi due mesi, poi 30%
    Tessili Abbigl. Calzaturieri, Pelletterie, Lavand., Occhiali
    Industria e piccola industria 
     
     
    Artigiani
    Operaie 90%, impiegate e intermedie 100% 
     
    80% (INPS) più euro 7,5 mensili a carico dell'azienda
    30% 
     
     
    30%
    Trasporto merci
     
    Dal 1° al 4° mese 100%; il 5° mese 80%
    Il 6° mese 50%, dopo il 30%
    (1) I contratti integrativi provinciali possono prevedere integrazioni da parte dell'azienda. 
    (2) Solo nel caso in cui l'assenza complessiva (congedo di maternità + parentale) non superi i 9 mesi. 
    (3) Solo nel caso in cui l'assenza complessiva (congedo di maternità + parentale) non superi i 7 mesi. 
    (4) Il CCNL prevede tre mesi di astensione obbligatoria prima del parto elevabili a 5 mesi per le tersicoree (danzatrici) 
     
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