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Nuova legge sulle adozioni 
È stata modificata la legge 4 maggio 1983, n. 184, che si è trasformata nella «nuova» legge sulle adozioni. La legge, che si intitola «Diritto del minore alla propria famiglia», n. 149 del 28.3.2001 (G.U. n. 96 del 26.4.2001), stabilisce, all'art. 38, comma 3, che, oltre ovviamente agli adottanti, anche «alle persone affidatarie si estendono tutti i benefìci in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici». Non sembrano quindi nascere problemi di coordinamento formale e sostanziale con il TU, intendendo ovviamente, con la nuova terminologia introdotta dal TU, per astensione obbligatoria il congedo di maternità o di paternità, per astensione facoltativa il congedo parentale e così di seguito.
Il TU 151/2001 e il recente d. Igs. 115/2003 fanno compiere ulteriori passi avanti alla parificazione dei diritti tra i figli naturali e i figli adottivi e affìdatari: mettendo al centro della tutela il minore, si valorizza il ruolo alternato nella genitorialità tra il padre e la madre, al di là dei legami biologici. 
 
Il primo, innovativo adeguamento all'equiparazione della tutela della salute e della sicurezza della madre lavoratrice e del bambino, a prescindere che questo sia figlio biologico, adottato o affidato, è rinvenibile tra i primi articoli del TU 151/2001. Viene stabilito infatti che anche le lavoratrici dipendenti adottive o affìdatarie, come le madri naturali, sono protette fino a sette mesi di età del bambino dai rischi lavorativi. 
 
Divieto di licenziamento 
II Ministero del Lavoro ha affermato di ritenere applicabile anche alle madri adottive e affidatarie il divieto di licenziamento (per un anno dall'ingresso del bambino nella famiglia), in quanto, se la lavoratrice non fosse tutelata nel fondamentale diritto della conservazione del posto, le altre forme di protezione avrebbero ben scarsa efficacia sul piano della concretezza.  
 
Il TU conferma e ribadisce questo principio: il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di fruizione del congedo di maternità e paternità. 
Le dimissioni volontarie di genitori affìdatari e adottivi entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare devono, come quelle dei genitori naturali, essere convalidate dai Servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e danno comunque diritto alle indennità previste in caso di licenziamento. Alla convalida dei Servizi ispettivi è subordinata la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
Congedo per la malattia del figlio/a 
II TU si occupa" esplicitamente dei congedi per la malattia del fìglio/a dei genitori adottivi e affìdatari. 
Ciascun genitore adottivo o affidatario ha diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, senza limiti temporali, durante la malattia di ciascun figlio di età non superiore ai 6 anni. 
 
Dai 6 anni fino al compimento dell'ottavo anno di età ciascun genitore ha diritto a cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio ammalato. 
Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia nel limite di cinque giorni l'anno per ciascun genitore per ogni figlio. 
Per la copertura figurativa di tutti i congedi citati, ai fini del diritto e della misura della pensione, valgono esattamente le stesse norme per i genitori naturali, con i diversi limiti temporali che abbiamo esaminato. 
 
Periodi già usufruiti 
L'INPS con circolare 109 del 6.6.2000 precisa che, nel caso in cui i congedi - sia quello di maternità e paternità sia quello parentale - siano stati usufruiti per intero in seguito ad un provvedimento preadottivo, non potrà essere riconosciuta una nuova indennità di maternità per i periodi citati in conseguenza del provvedimento di adozione che segua quello di affidamento. 
 
Lavoro notturno 
II lavoratore o la lavoratrice che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni non è obbligato a prestare lavoro notturno. 
 
Sostituzione lavoratrici / lavoratori in congedo 
Le agevolazioni previste per la sostituzione dei genitori naturali in congedo riguardano anche i lavoratori /trici adottivi e affidatari. 
 
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