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La normativa permette al medico competente o ai medici del lavoro dei servizi controlli alcolimetrici su lavoratori appartenti a particolari categorie 
 
Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 75 del 30/3/2006 ha identificato le attività lavorative che comportino un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, pubblicata in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati).
Le categorie identificate spaziano dai conducenti di mezzi di trasporto pubblico e privato, agli edili, ai controllori di impianti pericolosi, a coloro i quali lavorano in altezza superiore a due metri, alle guardie giurate, insegnanti, medici, ecc. Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri. 
 
 
Per tutte queste categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle asl territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125). 
 
Quindi il medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate. 
 
Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici. Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l’invio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall’art. 15 della Legge 125/2001). 
 
E’ evidente che nelle aziende in cui non è presente il medico competente il lavoratore sospettato di abuso alcolico può essere inviato alla asl territorialmente competente ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70). 
 
Approfondimento per i medici 
 
Dott. Cristiano Ravalli 
Medico Chirurgo - Odontoiatra - Specialista in Medicina del Lavoro 
Esperto del Ministero della Salute per il Programma E.C.M. 
Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n. 9847 
Piazza Gerusalemme, 4 - 20154 - Milano 
Tel./Fax 02/3452021 -  
 
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