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Mercato del lavoro: il contratto a tempo determinato, ecco le modifiche
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Ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi, si è fatta eccezione solamente per le attività prestate in imprese stagionali rientranti nella lista prevista dal DPR 1525/63 e successive integrazioni, dato che per quelle attività il rapporto a termine è strutturale e non può credibilmente essere forzato in uno a tempo indeterminato allo scadere del 36° mese.
La lista, come dimostra l'esperienza del settore turistico (aggiunto nel 1996) è integrabile, ma solo a seguito di avvisi comuni e/o intese contrattuali, il che esclude arbitrari allungamenti.
Poiché le modifiche normative determinano novità importanti, è stata anche prevista una "fase transitoria" frutto di un negoziato successivo al Protocollo del 23 luglio, e condotto alla presenza del governo tra le organizzazioni sindacali confederali e Confindustria.
Si prevedono i casi seguenti:
1. contratti a termine in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina: il contratto prosegue fino alla sua conclusione ma è valido ai fini del successivo punto 3;
2. contratti a termine attivati dopo l'entrata in vigore della legge tra soggetti mai prima impegnati in rapporti a termine: va le integralmente la nuova normativa;
3. contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge tra soggetti precedentemente impegnati in rapporti a termine: in questo caso l'intero periodo lavorato in precedenza si cumula ai fini del raggiungimento del limite del 36° mese, che però potrà essere oggetto di rivendicazione (e di accordo conseguente) a partire dal 1° aprile 2009.
Riforma del Tfr: come cambia?
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Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.
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