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Mercato del lavoro: il contratto a tempo determinato, ecco le modifiche
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Basta con la possibilità di infinita reiterazione di un rapporto a termine senza mai dover trasformare il rapporto: adesso il limite alla successione di contratti a termine è posto al raggiungimento del 36° mese di prestazione, anche se non continuativa.
 
L'impresa può solo per una volta derogare a tale vincolo: solo se stipula un nuovo contratto a termine presso la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro), alla presenza del sindacato cui il lavoratore sia iscritto o cui abbia conferito mandato tra quelli comparativamente più rappresentativi (e quindi NON ad un sindacato di comodo).  
 
La definizione della durata massima di questo nuovo contratto a termine è lasciata ad avvisi comuni delle parti, anche se il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici (gennaio 2008) lo ha già fissato in otto mesi. 
 
Ritorna il controllo della contrattazione collettiva sul ricorso al lavoro a termine. Restano escluse dai tetti massimi di utilizzo fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro soltanto le assunzioni a termine in aziende stagionali, quelle per sostituzioni, per inizio attività (il cui periodo tuttavia è da definire contrattualmente), quelle per lavoratori con oltre 55 anni e quelle per specifici programmi radiofonici o televisivi. 
 
Si ripristina il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni. La normativa è ora articolata come segue: 
 
  • per le imprese stagionali, il diritto di precedenza riguarda i lavoratori che segnalino entro tre mesi dalla fine del rapporto il desiderio di ritornare a lavorare in quella impresa nella sta  gione successiva; 
  •  
  • per le altre imprese, il diritto riguarda i lavoratori che abbiano lavorato almeno sei mesi e si esercita nei confronti di posti di lavoro a tempo indeterminato che si liberino nei 12 mesi successivi alla fine del rapporto. La richiesta va avanzata entro sei mesi dalla fine del rapporto; 
  •  
  • il diritto si estingue se non esercitato entro un anno dalla fine del rapporto.
  • Ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi, si è fatta eccezione solamente per le attività prestate in imprese stagionali rientranti nella lista prevista dal DPR 1525/63 e successive integrazioni, dato che per quelle attività il rapporto a termine è strutturale e non può credibilmente essere forzato in uno a tempo indeterminato allo scadere del 36° mese.  
     
    La lista, come dimostra l'esperienza del settore turistico (aggiunto nel 1996) è integrabile, ma solo a seguito di avvisi comuni e/o intese contrattuali, il che esclude arbitrari allungamenti. 
     
    Poiché le modifiche normative determinano novità importanti, è stata anche prevista una "fase transitoria" frutto di un negoziato successivo al Protocollo del 23 luglio, e condotto alla presenza del governo tra le organizzazioni sindacali confederali e Confindustria.  
     
    Si prevedono i casi seguenti: 
    1. contratti a termine in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina: il contratto prosegue fino alla sua conclusione ma è valido ai fini del successivo punto 3; 
    2. contratti a termine attivati dopo l'entrata in vigore della legge tra soggetti mai prima impegnati in rapporti a termine: va le integralmente la nuova normativa; 
    3. contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge tra soggetti precedentemente impegnati in rapporti a termine: in questo caso l'intero periodo lavorato in precedenza si cumula ai fini del raggiungimento del limite del 36° mese, che però potrà essere oggetto di rivendicazione (e di accordo conseguente) a partire dal 1° aprile 2009. 
     
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