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Il testo di legge ridisegna le politiche del lavoro verso il mondo dei diversamente abili. 
 
Assegno mensile: d'ora in poi non sarà più obbligatorio iscriversi al collocamento, ma sarà sufficiente presentare un'autodichiarazione all'lnps attestante lo stato di disoccupazione. 
 
Di con seguenza gli elenchi degli invalidi civili saranno più corrispondenti alla realtà, perché depurati dai soggetti che non hanno intenzione o possibilità di entrare nel mondo del lavoro.
 
È abrogato anche l'obbligo di presentare la dichiarazione di permanenza nelle liste speciali di collocamento. 
 
Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative. Si potranno stipulare presso: 
 
  • cooperative sociali  
  • imprese sociali 
  • aziende individuali 
  • aziende non soggette all'obbligo di assunzione in base alla legge 68/99. 
  •  
    La convenzione è subordinata all'assunzione in azienda del lavoratore disabile prima del periodo di formazione; potrà essere usata una sola volta per il singolo disabile; deve avere una funzione esclusivamente formativa. 
     
    La retribuzione in questo periodo sarà quella prevista dal contratto vigente nel settore in cui opera l'azienda che ne cura la formazione. 
     
    Le aziende possono utilizzare questo metodo di formazione sino alla copertura del 30% dell'obbligo derivante dalla legge 68/99. 
     
    Nelle convenzioni si potranno applicare anche tutti quegli strumenti che permettono un collocamento mirato (tutor, verifiche, mansione). 
     
    Sarà possibile inserire temporaneamente, nelle cooperative sociali, i detenuti disabili, a fronte di commesse fornite da un datore di lavoro obbligato ad assumere disabili. 
     
    Convenzioni di inserimento lavorativo: fino al raggiungimento del 10% sulla quota d'obbligo si possono sottoscrivere convezioni per l'inserimento dei disabili con particolare difficoltà, applicando le seguenti disposizioni:
  • è necessario il consenso del disabile o dei servizi preposti al suo inserimento; 
  •  
  • il periodo formativo non può essere inferiore ai 3 anni; 
  •  
  • dovrà essere designato un tutor; 
  •  
  • assunzione del disabile per un massimo di cinque anni presso l'azienda che riceve le commesse (cooperative, imprese sociali o aziende che non hanno l'obbligo di assumere disabili); contestualmente queste potranno usufruire, in via preferenziale, delle agevolazioni previste dal Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Al termine del periodo il disabile va inserito presso l'impresa che conferisce le commesse; 
  •  
  • essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs n. 626/94. 
  •  
    Incentivi alle assunzioni: sono previsti sgravi sul costo salariale: 
     
  • sino al 60% in caso di assunzione di disabili con invalidità pari o superiore al 79% sino al 100%; 
  •  
  • stessa agevolazione per i disabili psichici a prescindere dal grado di invalidità; 
  •  
  • sino al 25% per l'assunzione di disabili assunti attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99 che siano portatori di invalidità compresa tra il 67% e 79%; 
  •  
  • possono accedere alle agevolazioni solo le aziende che hanno assunto il disabile a tempo indeterminato. 
  •  
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