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(SISTEMA RETRIBUIVO E MISTO) 
 
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i requisiti per la pensione di anzianità sono: 58 anni di età e 35 di contribuzione. Dal 1° luglio 2009 viene introdotto il sistema delle quote (somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva).
 
I REQUISITI 
Data di maturazione dei requisiti
Requisiti
Dal 1°/1/2008 al 30/6/2009
58 anni di età e 35 anni di contribuzione
Dal 1°/7/2009 al 31/12/2010
Quota 95 a partire da 59 anni di età quindi: 
59+36 oppure 60+35
Dal 1°/1/2011 al 31/12/2012
Quota 96 a partire da 60 anni di età quindi: 
60+36 oppure 61+35
Verifica (*)
Verifica (*)
Dal 1/1/2013
Quota 97 a partire da 61 anni di età quindi: 
61+36 oppure 62+35
(*) da effettuarsi entro il 30 settembre 2012 
 
Nota bene: a nostro avviso, per il raggiungimento della quota, purché si sia in presenza dei requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.  
 
Esempio: un lavoratore dipendente che al 31 luglio 2010 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e sei mesi, ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2010.  
 
Sappiamo che tale interpretazione è condivisa anche dall'INPS che, per emanare la circolare applicativa, è in attesa del parere del Ministero del Lavoro.
LE DECORRENZE (LE FINESTRE) 
Data di maturazione dei requisiti
Requisiti
Entro il primo semestre dell'anno (30 giugno)
1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il secondo semestre dell'anno (31 dicembre)
1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
 
ATTENZIONE! 
Le lavoratrici dipendenti - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 - possono accedere alla pensione di anzianità con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni, devono però optare per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (legge 243/2004, comma 9). 
Per quanto riguarda la decorrenza nel comparto scuola si applica la precedente normativa quindi: la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre. 
Per l'anno 2009, nel caso in cui si consegua il diritto a pensione entro il 31 dicembre dell'anno, come riferimento valgono i requisiti previsti per il primo semestre. 
 
Con 40 anni di contribuzione: le decorrenze 
Alle lavoratrici e ai lavoratori che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011 si applicano le seguenti finestre: 
Perfezionamento del requisito dei 40 anni
57 anni entro il 30 giugno
57 anni entro il 30 settembre
Età inferiore a 57
primo trimestre (31 marzo)
1° luglio stesso anno in cui si maturano i requisiti
1° luglio stesso anno in cui si maturano i requisiti
1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti
secondo trimestre (30 giugno)
1° ottobre stesso anno in cui si maturano i requisiti
1° ottobre stesso anno in cui si maturano i requisiti
1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti
terzo trimestre (30 settembre)
1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti
1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti
1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti
quarto trimestre (31 dicembre)
1° aprile anno successivo in cui si maturano i requisiti
1° aprile anno successivo in cui si maturano i requisiti
1° aprile anno successivo in cui si maturano i requisiti
N.B. per il comparto scuola si conferma il regime vigente di decorrenza: comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 7 997, n. 449 (ogni anno al 1° settembre). 
 
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Pagina aggiornata il 21 aprile 2008 
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