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Alle lavoratrici e ai lavoratori che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011- con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti - si applicano le seguenti finestre:
 
Data di maturazione dei requisiti
Data di decorrenza della pensione
primo trimestre (31 marzo)
1° luglio stesso anno in cui si maturano i requisiti
secondo trimestre (30 giugno)
1° ottobre stesso anno in cui si maturano i requisiti
terzo trimestre (30 settembre)
1° gennaio anno successivo in cui si maturano i requisiti
quarto trimestre (31 dicembre)
1° aprile anno successivo in cui si maturano i requisiti
 
 
Nota bene. Per il comparto scuola si conferma il regime vigente di decorrenza: comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ogni anno al 1° settembre). 
 
Con circolare n.5 del 15 gennaio 2008 l'INPS ha precisato, sulla base di un parere condiviso anche dal Ministero del Lavoro, che le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia non si applicano alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dal CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo il 31 dicembre 2007. 
 
Con la predetta circolare, inoltre, l'Inps ha stabilito il differimento, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia, della possibilità del datore di lavoro di recedere senza vincoli, dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto l'età pensionabile. 
 
L'interpretazione data dall'INPS è stata tradotta in norma di legge. 
 
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge n.31 del 28 febbraio 2008 pubblicata sulla G.U. n.51, serie speciale del 29/2/2008 (conversione in legge del cosiddetto decreto "milleproroghe" D.l. n.248/2007) ha stabilito infatti che i datori di lavoro possono licenziare i lavoratori che hanno compiuto l'età pensionabile solo al momento di effettiva apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia. 
 
Contratti collettivi aziendali: è tutto pensionabile 
A decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.  
 
Pertanto, a partire dalla predetta data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione. Ciò significa che tutto quanto sarà percepito dai lavoratori a seguito di contratti collettivi aziendali è completamente pensionabile. 
 
Riforma del Tfr: come cambia? 
 
 
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Pagina aggiornata il 21 aprile 2008 
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