La Corte europea per i diritti dell'uomo ha respinto il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano sul caso di Eluana Englaro presentato da alcune associazioni per difesa della vita. Per i giudici di Strasburgo l'esposto è "irricevibile" "La Corte - si legge nella decisione dei giudici di Strasburgo - rileva che i richiedenti non hanno alcun legame diretto" con Eluana Englaro.
"Inoltre - prosegue il testo - la procedura giudiziaria interna, di cui criticano il risultato e lamentano le conseguenze, non li tocca direttamente in quanto la decisione della Corte d'appello di Milano del 25 giugno 2008 è un atto giudiziario che non interessa, per la sua natura, le parti coinvolte nella procedura e gli stessi fatti che sono oggetto della procedura stessa".
Ecco perché, concludono i giudici, le associazioni che hanno presentato il ricorso "non potrebbero dunque essere considerate vittime dirette delle violazioni che adducono.
I richiedenti non possono essere considerate vittime di una mancanza da parte dello Stato italiano nella protezione dei diritti garantita dagli articoli 2 e 3" della Convenzione europea dei diritti umani, dunque le richieste dell'associazione sono "irricevibili.
Trattandosi di una procedura che riguarda terzi e a cui i richiedenti non avevano parte", conclude infine il testo, la Corte ha dichiarato l'esposto "irricevibile perché manifestamente infondato"
"Inoltre - prosegue il testo - la procedura giudiziaria interna, di cui criticano il risultato e lamentano le conseguenze, non li tocca direttamente in quanto la decisione della Corte d'appello di Milano del 25 giugno 2008 è un atto giudiziario che non interessa, per la sua natura, le parti coinvolte nella procedura e gli stessi fatti che sono oggetto della procedura stessa".
Ecco perché, concludono i giudici, le associazioni che hanno presentato il ricorso "non potrebbero dunque essere considerate vittime dirette delle violazioni che adducono.
I richiedenti non possono essere considerate vittime di una mancanza da parte dello Stato italiano nella protezione dei diritti garantita dagli articoli 2 e 3" della Convenzione europea dei diritti umani, dunque le richieste dell'associazione sono "irricevibili.
Trattandosi di una procedura che riguarda terzi e a cui i richiedenti non avevano parte", conclude infine il testo, la Corte ha dichiarato l'esposto "irricevibile perché manifestamente infondato"
Pagina pubblicata il 22 dicembre 2008
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