Anaao, medici costretti a denuncia

"Invitiamo chi ha la responsabilità della guida del Paese a divulgare informazioni e interpretazioni corrette sui contenuti del Ddl che riguardano la cura degli immigrati irregolari". A sostenerlo è l'Anaao Assomed, che ribadisce la sua posizione sulla norma inserita nel Ddl sicurezza, già approvata dal Senato, che elimina il principio di non segnalazione degli immigrati clandestini da parte degli operatori del Ssn.

Una norma che per l'Anaao "obbliga il medico a denunciare gli immigrati irregolari che si rivolgono alle strutture sanitarie pubbliche". "Al Governo - sottolinea l'Anaao in una nota - vogliamo ricordare che l'articolo 21 dello stesso Ddl sicurezza considera reato l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Considerando che il medico dipendente del Ssn riveste contemporaneamente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (articoli 357 e 358 del codice penale), l'operatore sanitario deve agire secondo le regole generali effettuando la denuncia all'Autorità giudiziaria (articoli 361 e 362 del codice penale). Da questo - conclude l'Anaao - deriva per i medici un vero e proprio obbligo di denuncia di un reato di cui essi abbiano avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o servizi, la cui omissione o ritardo comporta una sanzione penale".

Sulla stessa linea la CGIL con il Massimo Cozza segretario nazionale, che incalza: "E' vero che il nostro è il paese di Pulcinella, ma il ministro dell'Interno Roberto Maroni dica quali sono le norme del codice penale che, una volta approvato l'attuale pacchetto sicurezza, consentirebbero la libera scelta e non l'obbligo della denuncia nei confronti degli immigrati irregolari da parte del medico pubblico".

"Anche questa mattina (ieri ndr) - sottolinea in una nota Cozza - il ministro ha continuato a sostenere la tesi della libera scelta, nonostante la presa di posizione sindacale sulla obbligatorietà, riconosciuta anche dal presidente della Camera e da numerosi parlamentari. Noi - aggiunge - unitariamente alle altre organizzazioni sindacali della dirigenza medica abbiamo studiato e letto gli articoli 331 del codice di procedura penale (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) e 361 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), insieme all'introduzione con il pacchetto sicurezza del reato di clandestinità. Il risultato è inequivocabile: l'obbligatorietà della denuncia. Quali articoli - conclude Cozza - ha invece letto il ministro, per affermare 'chi vuole denunciare lo fa, chi non vuole non lo fa'?".

Pagina pubblicata il 19 marzo 2009

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