Ticket sanitari 2014, la Consulta dice di no e li boccia

I ticket sanitari previsti per l'anno 2014, che facevano parte della manovra varata dal governo nel luglio dello scorso anno, sono incostituzionali. Ha dirlo è la Consulta con la sentenza n.187 depositata ieri.

La Corte Costituzionale si è pronunciata a seguito del ricorso presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Su un punto il ricorso è stato dichiarato fondato.

L'articolo 17, comma 1, lettera d del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è costituzionalmente illegittimo.

Il testo faceva parte delle Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed è incostituzionale nel punto in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte "con regolamento da emanare (...) su proposta del ministro della Salute di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze".

Invece la Cassazione è di parere contrario perché tali misure finalizzate al contenimento della spesa destinata alla sanità sarebbero "espressione di principi fondamentali nelle materie di coordinamento della finanza pubblica e delle tutela della salute, ambiti di competenza concorrente in cui sarebbe preclusa allo Stato l'emanazione di atti regolamentari".

Secondo la sentenza, "Le misure di compartecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui determinazione e' riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni".

Nel disciplinare il ticket la Corte ha riscontrato una "sovrapposizione di materie" è ciò rende impossibile "individuarne una prevalente, e tracciare una precisa linea di demarcazione tra le competenze".

Lo Stato quindi può "esercitare la podestà regolamentare solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva non in un caso, come quello in esame, caratterizzato da una concorrenza di competenze".

Motivo per cui la norma è illegittima proprio nel punto in cui viene previsto che le misure di compartecipazione siano introdotte "con regolamento da emanare su proposta del ministro della Salute di concerto con il ministro dell'Economia".

Ecco violato l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. In altre parole, lo Stato non può decidere di fissare i ticket in autonomia.

17 luglio 2012

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