Assistenza a cittadini comunitari non assicurati, diritto alle cure
Assistenza a cittadini comunitari non assicurati, diritto alle cure indifferibili e urgenti. In merito all’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia, il Ministero della Salute ha inviato una integrazione alla precedente nota informativa del 3 agosto 2007 dove si precisa che i cittadini comunitari non assicurati hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti
Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
- alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- alla tutela della maternità, all’interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998. Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.
Di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata, da cui risulti l’identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l’azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica.
In particolare sono in corso con le autorità sanitarie dei paesi neocomunitari trattative per una più opportuna regolamentazione delle procedure e dei rapporti contabili relativi alla mobilità sanitaria internazionale. Le Regioni sono invitate ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato supporto per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al fine di assicurare ai propri cittadini una piena tutela del diritto alla salute.
Va ricordato che uno dei principi sanciti dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra l’assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli assistiti di questo ultimo. I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie, i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti), E121 (pensionati) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa.
Completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano. Inoltre, godono dell’assistenza sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario nazionale anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della legge n. 17/2007, dell’art.18 del Dlgs.286/1998, dell’art. 13 della legge 228/2003, così come indicato nella nota informativa del 3 agosto 2007.
Rimangono al di fuori di questo quadro, quei cittadini comunitari, privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale a cui comunque viene garantita la tutela della salute in base ai principi di solidarietà e universalità del Servizio sanitario nazionale.
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