Le coppie che hanno problemi riproduttivi derivanti da sterilità e infertilità possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. L’accesso alle tecniche di P.M.A. (art.4) è consentito:
- solo quando sia accertato che non sia possibile risolvere altrimenti le cause impeditive della procreazione.
- limitatamente all’inseminazione di tipo omologo.
- alle coppie di maggiorenni di sesso diverso , coniugate o conviventi (art.5).
La coppia che voglia accedere alle tecniche di P.M.A. deve esprime per iscritto il proprio consenso ed essere informata sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici nonché sulle conseguenze giuridiche per la coppia e per il nascituro (art.6). Il consenso può essere revocato da ciascuno fino al momento della fecondazione dell’ovulo. I nati a seguito di P.M.A. assumono lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia (art.8). E’ fatto comunque divieto di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi in cui si è intervenuta una P.M.A. di tipo eterologo. In questo ultimo caso il donatore non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato (art.9). Le strutture pubbliche e private nelle quali viene praticata la P.M.A. debbono essere autorizzate dalle regioni ed iscritte nel registro nazionale istituito con decreto del Ministro della salute (art.10). A cura di Nicoletta Morandi, Avvocato - Roma, Viale Carso 51 - Tel. 06 3720292 Il matrimonio tra gay alla Corte Costituzionale Il riconoscimento in Italia della Maternità surrogata valida all'estero Le indicazioni che troverete in questa pagina vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un avvocato o di un consulente familiare.
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(Attenzione: l'esperto risponde solo su Diritto di Famiglia e non su materie come il Diritto del Lavoro o dei Disabili) Come consuetudine l'aiuto di Vita di Donna è gratuito.


