Importanti i principi espressi, secondo cui la volontà di contrarre matrimonio con una persona dello stesso sesso non rappresenta alcun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale.
Detto principio viene connesso alla rapida trasformazione della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni in forza della quale è stato superato il monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale.
Di qui l’ipotesi che il divieto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso sia in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. e dunque la rimessione alla Corte.
Il provvedimento è stato emesso nel giudizio promosso da due uomini per impugnare il diniego del Comune di Venezia alla pubblicazione del matrimonio civile richiesto.
A cura di Nicoletta Morandi, Avvocato - Roma, Viale Carso 51 - Tel. 06 3720292
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