Cure termali: le disposizioni Inps
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Prestazioni a sostegno del reddito
Le cure termali
Aggiornato al 31 ottobre 2005
E' una prestazione che l'INPS può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.
Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'INPS. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno di invalidità.
ALBERGHI CONVENZIONATI
Per la cura delle vie respiratorie Per la cura delle forme atropiche
LE CONDIZIONI
Per poter fruire delle cure termali sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'INPS e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.
Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'INPS.
L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge.
Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell'assistito.
Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell'INPS.
LA DOMANDA
La domanda di cure termali va presentata alla Sede INPS di residenza del lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno.
La domanda può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Sul modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di fiducia del lavoratore deve indicare la malattia per la quale vengono chieste le cure termali.
DOMANDA RESPINTA
Nel caso in cui la domanda di cure termali venga respinta, il lavoratore può presentare una richiesta di riesame.
L'istanza di riesame può essere presentata alla:
DIREZIONE GENERALE presso il Coordinamento generale medico legale da tutti gli assicurati; dagli assicurati titolari di assegno di invalidità in caso di accoglimento o di rifiuto corredate della documentazione sanitaria relativa all'accoglimento dell'assegno;
DIREZIONE REGIONALE dagli assicurati che hanno superato il quinto anno di cura (in caso di pratiche già accolte dalla Sede) per la decisione definitiva.
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