Handicap: definizione e accertamento. Part. 2

Definizione di handicap e suo accertamento pag. 2

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La struttura dell'ICDH comprende tre dimensioni:

  1. il livello corporeo (funzioni e strutture corporee);
  2. il livello personale (attività), ricoprendo una gamma completa di attività, da quelle semplici a quelle complesse;
  3. il livello sociale (partecipazione), classificando le aree della vita in cui un individuo è coinvolto, ha accesso, ha opportunità sociali o nelle quali incontra barriere.

Rispetto alla classificazione precedente, questa versione più recente include una lista di fattori ambientali e di contesto che possono influenzare il funzionamento e le disabilità dell'essere umano. L'accertamento dello stato di handicap è deputato alle commissioni mediche dell'Invalidità Civile integrate dalla presenza della figura dell'esperto nei casi da esaminare e dell'operatore sociale, il cui compito specifico è quello di analizzare il quadro di riferimento socioculturale.

Per esperto si deve intendere una figura che varia in funzione del caso da esaminare o in riferimento alla valenza dell'accertamento richiesto. Nell'arco di questi anni sono state emanate diverse circolari ministeriali in tema di applicazione della legge quadro, ma ben pochi sono i riferimenti al momento valutativo.

Viene certamente rivalutato il ruolo delle Commissioni Mediche, le quali, si legge nella circolare del Ministero della Sanità in data 30/10/1993, «costituiscono ... il momento di approccio globale a livello di valutazione medico-sociale della personalità e delle esigenze del portatore di handicap e, quindi, lo strumento idoneo a consentire la realizzazione di un'assistenza integrata completa, nell'ottica più ampia del reinserimento sociale...».

La legge 104 definisce poi la condizione di handicap in situazione di gravita, legando a tale riconoscimento una serie di provvedimenti specifici. Da un punto di vita medico-legale si tratta di una formulazione assolutamente nuova, che la legge definisce in: «riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

Per una più chiara definizione di tale concetto di gravita però soccorre anche l'articolo 9 laddove specifica che il servizio di aiuto personale è destinato ai «cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi». In particolare, degno di sottolineatura appare il considerare in modo equivalente il fatto di essere temporaneamente o permanentemente portatore di handicap superando l'approccio tipico di molti criteri valutativi imperniati sulla permanenza del danno.

Se vengono utilizzate, nella definizione di handicap, le diverse tabelle valutative dell'autonomia da terzi e delle capacità globali della persona, è da ritenere che configurino una situazione di handicap grave quelle condizioni che indicano la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ma anche una situazione in cui vi sia una perdita diautonomia molto elevata o totale, oppure quando una perdita di autonomia elevata sia accompagnata da una seppur minima perdita di capacità.

L'accertamento medico-legale dunque non è più solo un «passaggio obbligato» per l'accesso a provvidenze prevalentemente di carattere economico, quale di fatto era divenuto nell'ambito del sistema dell'invalidità civile, ma dovrebbe rappresentare l'occasione prima per incanalare la persona invalida in un percorso di recupero e riabilitazione, attraverso i servizi presenti sul territorio.

Indicazioni più precise circa la valutazione dell'handicap le ha fornite il Ministero della Sanità con la circolare del 16/4/1994, nella quale, prendendo spunto dal caso di un cieco civile assoluto (al quale non era stata riconosciuta la condizione di «handicap»), chiariva che il giudizio della Commissione «non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto», ma deve «accertare, nei suoi vari ambiti, l'handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l'entità dello svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua eliminazione».

Tali valutazioni peraltro devono essere effettuate, in prima istanza, «quali realtà a sé, indipendentemente dalla realtà concreta nella quale si trovi il soggetto che ne è portatore», poiché «l'aderenza alla situazione concreta attiene, invece, al momento della scelta e della graduazione delle tipologie di intervento, fase successiva e distinta dalla precedente».

In sede di Commissione Medica quindi, la valutazione dello svantaggio sociale è teorica e prescinde dal caso concreto, che verrà specificamente inquadrato solo in un secondo momento, durante la programmazione degli interventi di recupero.

Gli strumenti tecnici per la valutazione sono esplicitamente indicati nella Circolare del Ministero della Sanità del 16.5.1996 in cui si fa specifico riferimento allo strumento di analisi multiassiale introdotto dall'OMS già dal 1980, all'lCDH e inoltre alla Nuova Tabella di Invalidità Civile del 1992 (1), «suddivisa in cinque parti, delle quali le prime due sono quelle che racchiudono la sostanza del nuovo metodo di accertamento e di valutazione della minorazione» e in particolare «nella seconda parte viene descritta la graduazione del deficit funzionale nei livelli lieve-medio-grave, individuati secondo i criteri della classificazione internazionale».

Dobbiamo tuttavia rilevare che il «vuoto» criteriologico valutativo, lasciato dalla legge 104/92, ha creato una notevole difficoltà operativa già significativa in sede di accertamento ad opera della Commissione, e tale difficoltà diviene massima all'atto della definizione di tutti i successivi interventi attuativi della legge stessa.

Il solo riferimento allo strumento multiassiale di analisi dell'OMS, esplicitamente indicato dalla circolare del Ministero della Sanità del 16.5.1996, è ancora insufficiente a garantire dei chiari parametri di valutazione e, nonostante lo sforzo applicativo di tale strumento in molte Regioni, è evidente la difficoltà operativa, che si riflette anche in una «confusione» terminologica (alcuni utilizzano il termine di menomazione quale sinonimo di disabilità o di deficit).

Fra l'altro alcune Regioni nel tentativo di fornire indicazioni hanno definito un parallelismo col giudizio di invalidità civile e in particolare con il diritto all'indennità di accompagnamento che non può essere in alcun modo condiviso. Non esiste, peraltro, parametro alcuno che tracci un limite-soglia al di sotto del quale non debba essere riconosciuto lo stato giuridico di persona handicappata.

Tale confusione con l'invalidità civile porta a una sottovalutazione dell'importanza del contesto sociale, rispetto al quadro medico, nella formulazione del giudizio, elemento che a nostro avviso costituisce la novità e la differenza fondamentale fra le due normative.

(1) Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (GU 26.2.1992), modificato con d.m. 14 giugno 1994.

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