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Contratti di lavoro a carattere formativo: il contratto di inserimento
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Il contratto di inserimento 
Il vecchio contratto di formazione e lavoro d'ora in avanti continuerà ad essere utilizzabile solo nelle pubbliche amministrazioni, poiché per il resto del mondo del lavoro esso è stato sostituito dal contratto di inserimento (artt.54-59 del D.lgs.276/03). Si tratta di un contratto destinato a inserire o reinserire un'occupazione, mediante un progetto individuale, specifiche categorie di persone collocabili nell'area dello svantaggio sociale. 
 
Il progetto formativo individuale 
Per stipulare un contratto di inserimento occorre predisporre con il consenso del lavoratore un progetto individuale di inserimento mirato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Tale progetto è un obbligo di legge. In caso di gravi inadempienze del datore di lavoro nella realizzazione del progetto è prevista una sansione, che consiste nel restituire allo Stato la quota dei contributi agevolati previsti per il contratto di inserimento, maggiorati del 100%. 
 
Nel progetto individuale di inserimento vanno sempre indicati: 
  • la qualifica che verrà conseguita al termine del progetto stesso; 
  • la durata e le modalità della formazione. In particolare, l'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2003 ha stabilito che almeno 16 ore teoriche devono essere dedicate all'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale. 
  •  
    Quando è ammesso 
    Il datore di lavoro che intende assumere con contratto di inserimento deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori assunti con il medesimo contratto nei 18 mesi precedenti. 
    A tale 60% occorre sottrarre i lavoratori che si sono dimessi e quelli licenziati per giusta causa. 
    Oltre a tali eccezioni, dallo stesso 60%, vanno sottratti quattro ulteriori contratti di inserimento non trasformati a tempo indeterminato. Questa franchigia però non compare nell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2003. 
     
     
     
     
    Chi riguarda il contratto di inserimento 
    Possono essere assunti con questo contratto: 
  • persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
  • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; 
  • disoccupati con più di 50 anni di età; 
  • lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; 
  • Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; 
  • persone affette da un grave handicap fisico, mentale, psichico. 
  •  
    Possono assumere con questo contratto: 
  • enti pubblici economici; 
  • imprese e loro consorzi; 
  • gruppi di imprese; 
  • associazioni professionali, socio-culturali, sportive; 
  • fondazioni; 
  • enti di ricerca pubblici e privati; 
  • organizzazioni e associazioni di categoria. 
  •  
    La forma del contratto 
    Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e indicare: 
  • il progetto individuale di inserimento: in mancanza di questo il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; 
  • la durata, che comunque il decreto legilativo 276/03 fissa tra un minimo di nove mesi e un massimo di diciotto, elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone portatrici di handicap fisico, mentale o psichico. Il contratto non è rinnovabile, ed eventuali proroghe sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo di durata previsto, ossia diciotto mesi. Nel calcolo del limite massimo di durata non si tiene conto dell'astensione dal lavoro per maternità e del servizio militare; 
  • il periodo di prova, previsto dal contratto collettivo applicato; 
  • l'orario di lavoro, sulla base del contratto collettivo applicato; 
  • la categoria di inquadramento del lavoratore: nel contratto di inserimento l'inquadramento può essere di uno o due livelli inferiore alla categoria contrattuale dei lavoratori che svolgono mansioni corrispondenti a quelle per le quali è stato preordinato il progetto.
  • I lavoratori con contratto di inserimento hanno diritto a tutte le maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo ecc.) e all'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporti). 
     
    Esclusione dal computo 
    Salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici per applicazione di normative e istituti contrattuali e di legge, quali ad esempio l'art. 18 della legge 300/70. 
     
    Incentivi economici 
    Si applicano a tutti gli assunti con questo contratto - ad esclusione dei giovani tra i i 18 e i 29 anni - le agevolazioni contributive previste per i vecchi contratti di formazione e lavoro. In ogni caso sono applicabili, se più favorevoli, gli incentivi previsti dalla legge 233/91 in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. 
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