Abbandono in ospedale: la donna ha dato le sue generalità

Nascita e abbandono in ospedale, le procedure nel caso la donna abbia dato le sue generalità. Protocollo d'intesa tra il Tribunale dei Minorenni ed il Comune di Roma - Dipartimento V - Politiche Sociali della Salute

2) DONNA CHE DICHIARA CHE NON VUOLE RICONOSCERE IL BAMBINO DOPO AVER DATO LE PROPRIE GENERALITÀ

2.a) SE LA DONNA DICHIARA LA VOLONTÀ PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA NEONATALE

II bambino verrà indicato come nato da "donna che non consente di essere nominata" e si seguirà l'iter procedurale delineato al punto 1.

2.b) SE LA VOLONTÀ È DICHIARATA DOPO IL PARTO/DURANTE IL RICOVERO

Viste le circolari dell'Assessorato della Salvaguardia e cura della salute della Regione Lazio n° 39, 43 del 1999 e loro successive integrazioni del 20/1/2000 e del 10/4/2003, deve essere garantita l'impossibilità di ricondurre il neonato alla madre naturale.

Tutta la documentazione inerente le cartelle cliniche sia della madre che del neonato dovrà essere modificata seguendo le disposizioni di legge relative all'anonimato (registri di reparto, esami di laboratorio, etc.).

Si invita pertanto a modificare i dati così come segue: se la donna non vuole apparire su alcun documento si provvederà a rendere anonima la cartella clinica e i dati informatici della paziente (con record "ANONIMA-ANONIMA") se la donna esprime la volontà di anonimato unicamente rispetto al neonato, si modificherà esclusivamente la cartella clinica dello stesso, eliminando ogni riferimento alla madre, carteceo od informatico, ed ogni eventuale collegamento alla sua cartella clinica.

2.C) SE LA DONNA ESCE LASCIANDO IL NEONATO SENZA ESPRIMERE VOLONTÀ D'ABBANDONO

Ribadendo il diritto del neonato ad avere un nome entro il decimo giorno dalla nascita (L. 27/5/91 N° 176, art. 7 - dichiarazione diritti del fanciullo, e decreto del 3/11/00 N° 396 art. 30 - regolamento dell'ordinamento dello stato civile), i reparti interessati avviseranno sollecitamente il Servizio Sociale o la Direzione Sanitaria ospedaliera.

Il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, segnalerà tempestivamente al T.M. e all'Ufficio Tutela Pubblica la nascita del bambino e tenterà contestualmente di rintracciare la donna, nel più breve tempo possibile, attraverso richiesta scritta ai Vigili Urbani Gruppo NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) competente per territorio.

Qualora si riesca a rintracciare la puerpera si procederà a verificare la sua volontà riguardo il riconoscimento del neonato. Nel caso di non riconoscimento si seguiranno le modalità previste per "donna che non consente di essere nominata".

Qualora non si riesca a rintracciare la donna:

  • la Direzione Sanitaria ospedaliera provvedere a segnalare agli organi della Polizia di Stato l'allontanamento dall'ospedale della madre con il solo scopo di conoscere la sua volontà riguardo il riconoscimento del neonato;
  • il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, aggiornerà il T.M e l'Ufficio Tutela Pubblica sull'evolversi della situazione. L'iter poi si differenzierà a seconda che la donna abbia portato via (punto 2.c.2) o meno (punto 2.c.1 il certificato di assistenza al parto.

2.c.1 Se non ha portato via il certificato di assistenza i sanitarì che hanno assistito al parto consegneranno l'attestazione originale alla Direzione Sanitaria, che la conserverà in busta chiusa, e ne compileranno una nuova riportante la dicitura "donna che non consente di essere nominata ".

Verrà effettuata la denuncia anagrafica possibilmente il 10° giorno dalla nascita o successivamente. Si precisa che la cartella clinica del neonato non può riportare il nome e cognome dello stesso fino alla formazione dell'atto di nascita come da premessa (vedi art. 451 Codice civile e art. 7 c.1 della Legge n. 176 del 27/5/91- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo - New York, 20/11/89).

Tutta la documentazione sanitaria relativa ai dati materni verrà conservata in busta chiusa, assieme all'originale del certificato di assistenza al parto, presso la Direzione Sanitaria. 2.c.2)

Se la donna ha portato via il certificato di assistenza, non è rintracciabile e non risulta un riconoscimento anagrafico del neonato, verificato dal T.M. o dall'Ufficio Tutela Pubblica, il 10° giorno i sanitari che hanno assistito al parto effettueranno la denuncia di nascita con un certificato che riporti la dicitura "donna che non ha prestato il consenso ad essere nominata" e ne verrà data sollecita comunicazione al T.M. e all'Ufficio Tutela Pubblica.

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Pagina aggiornata il 12 dicembre 2007

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