Contratto a tempo determinato - somministrazione di lavoro (interinale)

II rapporto di lavoro interinale finora regolato dalla legge 196/97 è stato sostituito dalla somministrazione di lavoro.

Le differenze tra i due contratti sono rilevanti. Soprattutto per due ragioni.

La prima: si sono rese possibili due tipi di somministrazione, a tempo determinato - che illustriamo nelle pagine seguenti - e a tempo indeterminato.

La seconda: sono state modificate le causali per le quali è ammesso ricorrere alla somministrazione a tempo determinato: esse non sono più quelle fissate dalla contrattazione collettiva per far fronte a situazioni di natura eccezionale e temporanea, ma possono dipendere da ragioni tecniche. produttive, organizzative e sostitutive anche legate all'ordinaria attività dell'impresa.

Ricordiamo che il contratto nazionale delle imprese di somministrazione stabilisce che le causali per il ricorso alla somministrazione a tempo determinato sono ancora quelle previste dai contratti collettivi nazionali applicati dalle imprese utilizzatrici, prevedendo anche un limite massimo per le proroghe.

Come nel rapporto di lavoro interinale, anche nella somministrazione i soggetti coinvolti sono tre: somministratore, utilizzatore e lavoratore.

Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolge la propria attività presso l'azienda utilizzatrice e sotto la sua direzione.

Al termine della missione il lavoratore temporaneo a tempo indeterminato torna a disposizione dell'agenzia di somministrazione.

Nei periodi di non lavoro - durante i quali pur essendo a disposizione dell'agenzia è in attesa di una nuova missione - ha diritto a un'indennità mensile di disponibilità divisibile in quote orarie (corrisposta dall'agenzia).

Il valore di questa indennità è stabilito dal contratto collettivo applicato nell'agenzia, ma comunque non deve essere inferiore a 350 euro divisibili per quote orarie (divisore pari a 173).

Le attività delle agenzie di somministrazione

II decreto legislativo 276/03 che ha abrogato il lavoro interinale e regolato il nuovo rapporto di somministrazione, tra le altre cose, ha anche istituito un apposito Albo delle agenzie di somministrazione. Diversamente da quanto avveniva nel lavoro interinale queste agenzie sono abilitate dal Ministero del Lavoro a svolgere più di una attività: somministrazione a tempo determinato e indeterminato, intermediazione di manodopera, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione.

Quando è ammessa la somministrazione a tempo determinato

La somministrazione a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (con l'esclusione di lavoratori in sciopero) non necessariamente temporanee o straordinari, ma dipendenti dalla ordinaria attività lavorativa (DM 3marzo 2004); è inoltre ammessa per le causali stabilite nei vigenti contratti collettivi nazionali. Il numero massimo di lavoratori che un'azienda può assumere con contratto di somministrazione è stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Quando è vietata la somministrazione

È vietato assumere lavoratori con un contratto di somministrazione:

  • per sostituire dipendenti in sciopero;
  • nelle aziende che nei precedenti sei mesi abbiano ridotto il personale, licenziando lavoratori con uguali mansioni, o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione.

Periodo di prova

È prevista la possibilità di richiedere un periodo di prova per ogni singola missione del lavoratore somministrato, pari a un giorno effettivo di lavoro per ogni 10 giorni di durata delle missione. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può interrompere il contratto senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

I diritti del lavoratore somministrato

Al lavoratore somministrato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale e aziendale in uso nell'impresa che lo utilizza:

  • usufruisce dei servizi aziendali, sociali e assistenziali;
  • può esercitare nell'impresa utilizzatrice tutti i diritti sindacali previsti dalla legge 300/70: organizzarsi, eleggere i propri rappresentanti e partecipare alle assemblee (anche durante l'orario di lavoro); inoltre ha il diritto di riunione con i dipendenti dell'agenzia da cui dipende;
  • ha lo stesso orario lavoro, giornaliero e settimanale, lo stesso numero di ferie e di permessi degli altri dipendenti;
  • a parità di qualifica percepisce la stessa retribuzione. Tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi sono a carico dell'agenzia;
  • il lavoratore somministrato non rientra nel computo dell'organico dell'impresa che lo utilizza per l'applicazione delle normative di legge e del contratto ad eccezione di quelle in materia di igiene e sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro

II datore di lavoro che utilizza un lavoratore temporaneo è responsabile di ogni violazione degli obblighi di sicurezza sia contrattuali che di legge. È perciò tenuto a informarlo sugli eventuali rischi dell'attività da lui svolta e a osservare nei suoi confronti le procedure di protezione previste per gli altri dipendenti.

Diritti di informazione

L'utilizzatore è tenuto a informare le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o, nell'eventualità che esse non siano costituite nell'azienda, la competente struttura sindacale territoriale di categoria:

  • prima di stipulare contratti di somministrazione, o al massimo entro i cinque giorni successivi in casi motivati e urgenti, del numero e delle ragioni del ricorso a questa forma contrattuale;
  • ogni dodici mesi, del numero e dei motivi dei contratti di somministrazione conclusi in azienda, della durata degli stessi, del numero e della qualifica dei lavoratori.

Formazione

II 4% della retribuzione lorda del lavoratore somministrato è versata dall'agenzia a un apposito Fondo (che dovrà essere costituto dal Ministero del Lavoro mediante un decreto legge). Tali risorse devono essere utilizzate per promuove la qualificazione e la riqualificazione professionale e per "prevedere misure di carattere previdenziale".

Pagina aggiornata il 11/12/2005

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